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Revisione periodica delle partecipate

PARTECIPAZIONI DELLE PA: AL VIA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE


La Corte dei conti comunica che fino al 26 maggio 2023 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 22 febbraio 2023, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

- i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, adottati entro il 31/12/2022, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

- le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo.

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF – Dipartimento del Tesoro d’intesa con la Corte dei conti.

La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, secondo le modalità di seguito descritte:

- le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

- le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

- gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

- le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

- gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.

Per ulteriori informazioni: https://portaletesoro.mef.gov.it/

Trasparenza dei servizi pubblici locali: le indicazioni dell’Anac

Gli enti locali devono applicare il decreto sul riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali inviando all’Autorità la documentazione per gli affidamenti successivi al 31 dicembre 2022

 

Con il Comunicato del Presidente del 22 febbraio 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione precisa le indicazioni in merito alla documentazione che gli enti locali devono rendere pubblici nei loro siti web, in base al Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Per i servizi in house il decreto legislativo prevede che il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'Anac.

 

La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

 

L’Anac ricorda dunque che fino a quando la deliberazione di affidamento non è trasmessa e pubblicata da Anac, non decorre il termine previsto dal decreto legislativo e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

 

Al fine di prevenire l’insorgenza di contenziosi sugli affidamenti, gli enti in questione sono invitati all’attenta applicazione del citato decreto legislativo per gli affidamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, avvenuta il 31 dicembre 2022, e a provvedere, tra le altre cose, anche alla pronta trasmissione ad Anac dei documenti richiesti dalla norma consultabili nel servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Comunicato del Presidente del 22 febbraio 2023 - SPL.pdf

 

La costituzione del gruppo di lavoro per gli incentivi ex articolo 113

grupplavorLa Corte dei conti in tema di incentivi ex articolo 113 del codice dei contratti pubblici.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le clausole di esclusione automatica nelle concessioni

concessioni2Il principio di tassatività delle clausole di esclusione nelle procedure di concessioni di beni e servizi, nella sentenza del Tar.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il conflitto di interesse negli appalti

conflittinter2Negli appalti, il conflitto d’interessi per parentela arriva fino al sesto grado, così l’Anac.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'avvalimento per la certificazione di qualità

certificazionequal2L’avvalimento della certificazione di qualità e sulla comprova delle caratteristiche tecniche, nella sentenza del Tar.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione del'ente-Appalti,Trasparenza e Anticorruzione

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