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Note di lettura del decreto fiscale

giardino1Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre u.s. insieme alla legge di bilancio. Il decreto fa parte infatti della manovra di bilancio 2017. Pubblicato in G.U. il 24 ottobre è stato trasmesso alla Camera dei deputati ed assegnato alle commissioni congiunte Bilancio e Finanze.

Documenti e notizie sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Normativa-Leggi Enti Locali

Il Cig e il Durc per gli importi inferiori

da www.ancitel.it - DOMANDA:

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 50/2015 si chiede : a) se la disposizione che consentiva per le prestazioni di servizio o forniture inferiori ad € 20.000,00 di acquisire l’autocertificazione del durc o se lo stesso debba essere sempre acquisito on line; b) se per gli affidamenti di patrocinio legale (es. incarichi per resistere al tar o giudice del lavoro) e consulenze affidate in base al relativo regolamento a soggetti titolari di partita iva debba essere acquisito il cig; c) per le forniture economali es. acquisti sul mepa (il vigente regolamento pone il limite di € 1.000,00) acquisite in base al codice degli appalti debba essere acquisito il cig e se deve provvedere agli adempimenti previsti D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente ed in caso affermativo con quali modalità.

 

RISPOSTA:

a) L'art. 4, comma 2, D.L. n. 70/2011 aveva introdotto nel previgente codice il comma 14 bis all'art. 38, che prevedeva per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro, stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, che i soggetti contraenti potessero produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 50/2016, per cui attualmente anche per le acquisizioni di beni e servizi inferiori ad € 20.000,00 occorre acquisire il durc on line. b) In merito agli affidamenti di patrocinio legale, occorre preliminarmente verificarne la natura giuridica, ossia se costituiscono un appalto di servizi o una prestazione di lavoro autonomo (ex art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001), ai quali l'amministrazione può ricorrere a condizione della insussistenza di adeguate professionalità interne e che la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata. L’appalto di servizi viene in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione di contenuto più ampio del patrocinio giudiziale, concernente un complesso di attività legali. Il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, invece è inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” (cfr. determinazione Avcp n. 4/2011; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR). I contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, in quanto inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale, sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG. Devono invece ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, ora regolati dall’art. 17 del D.Lgs. 50/2016. c) Le Linee Guida dell’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, nella parte in cui si occupano dell’obbligo di adeguata motivazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 (art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016), ne consentono una attenuazione per gli “affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o quando l’acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell’amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice”. Non è chiaro se con la dizione “forniture economali” la scrivente amministrazione si riferisca alle spese economali, ossia quelle effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, con l’utilizzo di contanti, a condizione che: - si tratti di spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della stazione appaltante; - si tratti di spese tipizzate dalla stazione appaltante in un proprio regolamento; - non si tratti di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto.
 In presenza di tali presupposti, pertanto, le spese economali sono sottratte alla disciplina della tracciabilità ed escluse dall’obbligo di richiedere il codice CIG, in quanto non originate da contratti di appalto. E’ importante però distinguere tra gli acquisti in economia (afferenti alla funzione degli appalti), che soggiacciono agli obblighi di tracciabilità, e gli acquisti in economato (afferenti ad una funzione distinta dagli appalti), che ne sono esenti. 

Il riordino della governance locale

I Sindaci e i territori dovranno essere al centro del riordino della governance locale, che si concretizzerà in un provvedimento di prossima emanazione.

Questo in estrema sintesi quanto emerso nel corso dell’incontro tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Enrico Costa ed il presidente Anci Antonio Decaro. Decaro guidava una delegazione composta tra gli altri dal vicepresidente Anci Matteo Ricci, dal Coordinatore nazionale Piccoli Comuni Massimo Castelli e dal sindaco di Morazzone Matteo Bianchi. All’incontro era presente anche il sottosegretario Gianclaudio Bressa. Nel corso dell’incontro sono state affrontate e valutate tutte le criticità segnalate da Anci in questi anni.

Si è concordato di procedere al superamento dei termini attuali previsti per gli adempimenti delle gestioni associate obbligatorie per i piccoli Comuni, in scadenza al 31 dicembre prossimo, in vista della definizione di una nuova norma quadro che favorisca le Unioni di Comuni su base volontaria pur all’interno di un processo di riorganizzazione delle funzioni.

Occorre quindi avviare la discussione su un testo di legge che ridisegni la cooperazione intercomunale partendo da un principio di volontarietà assegnando ai Sindaci, all’interno delle aree, il compito di definire gli ambiti territoriali in cui avviare processi di gestione comune .

Su questi obiettivi ed anche su buona parte delle possibili concrete soluzioni contenute nella proposta Anci e sul testo anticipato dal ministro Costa, l’incontro ha riscontrato ampia condivisione dei presenti e l’impegno a procedere tempestivamente in tale direzione. (com) - da www.anci.it

Le norme per i piccoli comuni

"Guardiamo con favore a questo provvedimento che ci auguriamo giunga ora rapidamente alla sua approvazione definitiva. Per noi Sindaci dei piccoli Comuni rappresenta una importante “legge quadro” di cui il nostro Paese ha ormai forte necessità di dotarsi. Questa legge, da sostenere con più adeguati finanziamenti rispetto all’attuale dotazione prevista, dovrà servire soprattutto come orientamento nella costruzione o rivisitazione delle norme spesso inadatte ai Comuni di minore dimensione demografica e, in estrema sintesi, occorre quell’ordinamento differenziato e semplificato che l’ANCI sostiene da tempo, utile a contrastare concretamente lo spopolamento in atto nei piccoli centri". Lo ha sottolineato stamani il Coordinatore nazionale ANCI Piccoli Comuni, Massimo Castelli, durante l'audizione dell’Associazione presso la tredicesima Commissione del Senato, in merito al disegno di legge sulla valorizzazione e sostegno dei piccoli Comuni.

“La rilevanza principale del disegno di legge consiste infatti nel fissare il principio basilare che i piccoli Comuni hanno bisogno di politiche differenziate e di sostegno specifico rispetto alle loro peculiarietà.  I piccoli centri rappresentano il 54% del territorio nazionale: per loro la vera battaglia da combattere – ha spiegato Castelli – come messo in luce anche dall'ultima emergenza terremoto, riguarda il rischio del progressivo spopolamento. Occorre mettere in campo politiche strutturali di intervento. Se pensiamo al decreto ‘Casa Italia’ - ha ribadito il coordinatore nazionale ANCI - dobbiamo capire che non possiamo progettare scuole sicure dal punto di vista sismico ma con il rischio concreto che restino vuote se non si creano le condizioni di vita a livello locale”.

Da qui l'esigenza di un programma di interventi sorretto da adeguate risorse finanziarie ma anche articolato secondo le esigenze reali di territori. “Questa legge mette a disposizione 100 milioni di euro per i prossimi sette anni, non sono certamente sufficienti, contiamo nel loro incremento come abbiamo richiesto, ma è altresì importante registrare già la costituzione di un fondo dedicato. Vista l’importanza del tema, su cui ci giochiamo il futuro di una parte rilevante del Paese – ha aggiunto Castelli – vorremmo che ci fosse un’attenzione come ad esempio quella messa in campo per la riqualificazione delle periferie degradate.

Infine, il coordinatore Anci ha fatto cenno alla questione dei piccoli Comuni impegnati nell’accoglienza dei profughi all’interno della Rete Sprar. “Trovo corretto che si pensino forme di incentivazione adeguate per i molti piccoli centri che offrono il loro contributo alla risoluzione di un problema che è sia nazionale che strutturale. Tutto questo – conclude l’esponente Anci – anche superando la logica dei centri di accoglienza temporanea di matrice prefettizia, seguendo invece il modello Sprar che si è rivelato molto efficace per una vera ‘integrazione’ sul territorio degli immigrati. (gp) - da www.anci.it

La farmacia comunale

da www.ancitel.it - DOMANDA:

Questo Comune è titolare dal 2011 di una Farmacia Comunale in zona rurale, che gestisce in forma diretta tramite un contratto di associazione in partecipazione (artt.2549-2554 Cod.Civ.) stipulato sempre nel 2011 a seguito di gara ad evidenza pubblica, con un farmacista. Tale contratto prevedeva una autonomia gestionale del farmacista incaricato, anche con l’assunzione di propri dipendenti da impiegarsi nei turni della farmacia. Il compenso del farmacista incaricato consiste in una partecipazione agli utili nella misura offerta in sede di gara.

A seguito delle modifiche introdotte dal “jobs act” (art.53 del dlgs 81/2015) la nuova condizione è che nel contratto di associazione in partecipazione, l’associato debba essere una persona giuridica e non fisica (anche nella forma della ditta individuale). Il nuovo regime chiaramente salvaguardava i contratti in essere.

Si chiede se nel regime delle professioni, generalmente non riconducibile alla gestione tramite persona giuridica o ditta individuale, sia ancora possibile stipulare un contratto di associazione in partecipazione per la gestione di una Farmacia Comunale (non potendo il Comune assumere propri dipendenti con la qualifica di farmacista, né adottare la forma della concessione di servizio), considerando comunque che l’associato farmacista, tenuto anche ad assumere propri collaboratori, sostanzialmente riveste ruolo di imprenditore.

 

RISPOSTA:

Il D.Lgs. n.23/2015 (c.d. Jobs Act), ha eliminato la possibilità di costituire associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, limitando tale possibilità ad associazioni in partecipazione fra imprese o liberi professionisti con apporto di capitale. Come conseguenza di ciò, tutti i contratti in essere che prevedono anche una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Relativamente alla possibilità di continuare ad utilizzare, per la gestione della farmacia comunale, l’istituto civilistico dell’associazione in partecipazione, con il farmacista nel ruolo di professionista - imprenditore, si ritiene che non sia un’ipotesi percorribile, perché dopo il jobs act può essere considerata ancora legittima solo l’associazione in partecipazione nella quale l’apporto di lavoro avviene da parte dei soci della persona giuridica, mentre un farmacista - anche laddove lo si qualifichi come imprenditore - resta sempre persona fisica e come tale può fornire solo un apporto di capitali. 

Rifiuto a svolgere l'attività lavorativa in giorno festivo

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Il diritto dei lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

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