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La bozza della legge di stabilità 2017

bozza1Pubblichiamo il testo della legge di stabilità in bozza recante la data del 24.10.2016 con le ulteriori modifiche e integrazioni operate il 26 ottobre 2016.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Normativa-Leggi di stabilità

Il ripiano del disavanzo di amministrazione

case1La Corte dei conti affronta la: questione di massima sulla corretta interpretazione dell’art.188 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente al ripiano del disavanzo.

Vai alla voce di menù: Gestione dell'ente-Armonizzazione che contiene tutti i documenti relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili.

Gli incentivi per le attività manutentive

manutenzione1

La Corte dei Conti interviene sulla possibilità di riconoscere incentivi per la progettazione per lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

La prescrizione per gli oneri concessori

da www.ancitel.it DOMANDA:

Nel 2002 una ditta ha presentato una pratica edilizia e provveduto al versamento al Comune dei relativi oneri di urbanizzazione nel marzo 2004. I lavori di cui alla pratica non sono però mai stati eseguiti, l’ente non ha mai rilasciato titolo abilitativo né il richiedente ha presentato alcuna richiesta di rimborso degli oneri versati. Nel dicembre 2004 la stessa ditta presentava una richiesta di condono edilizio relativa allo stesso fabbricato. Il Comune ha definendo la pratica di condono e richiede il pagamento di quanto dovuto. La ditta chiede la possibilità di compensare quanto deve versare per il condono edilizio con la somma pagata a titolo di oneri per la prima pratica edilizia con conseguente recupero della differenza (il costo del condono è inferiore a quanto versato a titolo di oneri di urbanizzazione). Si chiede il vs. parere sulla possibilità da parte dell’Ente di accettare tale compensazione anche alla luce della prescrizione decennale.

 

RISPOSTA:

- In via di principio le somme versate a titolo di oneri concessori devono essere restituite all'interessato se alla richiesta del titolo abilitativo non è poi effettivamente seguita alcuna attività edilizia; - Si tratta infatti di una obbligazione strettamente connessa e fondata sul maggior carico urbanistico che deriva dalla nuova costruzione la quale, se non eseguita, fa quindi venir meno direttamente il relativo presupposto applicativo; - Va tuttavia verificato se il credito non fosse già prescritto al momento della richiesta di restituzione; - Al riguardo si osserva che, secondo i principi generali, il termine dal quale inizia a decorrere il momento di prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione, derivante dal fatto che, a seguito della intervenuta decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nel termine di legge, l’intervento edificatorio non è più stato realizzato, va individuato nel momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato: coincidendo – detto termine – p.es. nella data di scadenza del termine annuale di decadenza per mancato inizio dei lavori relativi al titolo edilizio: scaduto il termine per l’inizio dei lavori il privato ha diritto di richiedere al Comune la restituzione delle somme versate, non potendo dar corso all'intervento assentito poiché i termini per potere iniziare i lavori sono scaduti, senza incorrere nella decadenza; - In sostanza si ritiene in genere che il termine iniziale della prescrizione decorra dalla data di rilascio del titolo edilizio e cioè dal momento in cui il diritto al rimborso poteva essere effettivamente esercitato; - La giurisprudenza amministrativa ha osservato che “per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta … sia perché l’inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto” (v. Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2003 n. 954; T.A.R. Campania –SA- Sez. II, 28 febbraio 2008 n. 247); - D'altronde secondo lo stesso art. 2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; pertanto, il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione dalla P.A. delle somme corrisposte per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica alla amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte della P.A. del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali o per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 24 marzo 2010, n. 728); - Ciò premesso e con riguardo alla fattispecie oggetto del quesito, laddove si espone che la concessione non sia stata mai rilasciata, si ritiene opportuno pertanto verificare, ai fini di stabilire correttamente la data di decorrenza della prescrizione, le ragioni per le quali in concreto il procedimento edilizio, pur dopo il versamento degli oneri, non sia proseguito fino al rilascio del provvedimento e se eventualmente siano intercorse eventuali rinunce dell’interessato, archiviazioni della pratica ecc. (in difetto delle quali la decorrenza potrebbe anche ipotizzarsi dal compimento del tempo previsto come necessario alla definizione del procedimento; - L’amministrazione avrà inoltre cura di accertare se nella fattispecie la eccezione di compensazione possa trovare comunque luogo sulla base della regola di cui all'art. 1242 2^ comma cod. civ. secondo cui “la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”. 

La ritenuta sui contributi alle associazioni

da www.ancitel.it

DOMANDA:

Con la presente si chiede di sapere se i contributi economici erogati a Cooperative Sociali, Associazioni e Parrocchie sono assoggettati o meno alla ritenuta di acconto del 4% di cui all'ex art.28 del d.p.r. n.600/1973. In particolare si precisa che in alcuni casi tali contributi vengono erogati a fronte della stipula di una convenzione che prevede l'impegno del beneficiario di garantire un servizio. Infine si rappresenta l'esigenza di sapere se tali sussidi possono essere liquidati anticipatamente oppure solo ad iniziativa conclusa previa esibizione di rendiconto spese.

 

RISPOSTA:

Va preliminarmente precisato che le cooperative sociali, in quanto “onlus di diritto” ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.lgs. 460/97, non sono in ogni caso soggette alla ritenuta di cui all'art. 28 del DPR 600/73, in quanto l’art. 16 del predetto decreto 460 esclude tale prelievo alla fonte per tutte le onlus. Fatta la premessa, si fa osservare che al quesito, riferendosi ad associazioni, parrocchie e, comunque, ad enti non profit, può essere data una risposta in termini generali dato che dovrebbero essere analizzati caso per caso i rapporti giuridici sorti tra le parti. Si deve innanzitutto verificare se gli eventi sovvenzionati costituiscono attività commerciali o meno e, in caso affermativo, se i proventi che ne derivano sono di competenza del comune o dell’associazione. Ciò è determinante in particolare per comprendere se l’associazione sta effettuando un servizio per conto del comune. Nel caso in cui quest’ultimo incassi direttamente i proventi è presumibile che l’associazione sia obbligata a svolgere un’attività che deve essere assoggettata ad IVA ex artt. 3 e 4 DPR 633/72, laddove avente carattere di abitualità. Se la titolarità dei proventi è dell’associazione e gli stessi hanno rilevanza IRES e IVA in quanto riferiti a cessioni di beni o prestazioni di servizi resi a soggetti non soci (art. 148, c. 2, TUIR, art. 4, c.5, DPR 633/72), il “contributo” comunale dovrà essere: a) assoggettato a ritenuta d’acconto ex art. 28 DPR 600/73 se non c’è diretta connessione tra la sovvenzione comunale e i corrispettivi che i terzi dovranno pagare per fruire dell’evento; b) assoggettato a ritenuta e ad IVA (quella applicabile alle prestazioni rese all’utenza) qualora la sovvenzione sia calmieratrice dei corrispettivi dovuti dall’utenza, cioè sia tale da essere in diretta connessione con i medesimi (art. 13, c. 1, DPR 633/72). Ciò avviene in particolare quando “il tariffario” delle prestazioni è concordato tra comune e associazione. Qualora non si sia in presenza di attività commerciale (assenza di proventi) e l’organizzazione dell’evento sia riferibile all’associazione, non si applicherà né ritenuta né IVA sul contributo, stanti l’irrilevanza IRES (art. 149, c. 1, lett. c, TUIR) e la carenza dei presupposti oggettivo e soggettivo di cui ai predetti artt. 3 e 4 del decreto 633. Riguardo alla tempistica di erogazione delle somme in argomento, se trattasi di sussidi (soggetti a ritenuta ma non ad IVA), l’erogazione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal regolamento ex art. 12 del D.lgs. 241/90. Se, viceversa, si trattasse di corrispettivi, i principi generali che regolano l’attività contrattuale della PA, impongono che, al più, possano essere erogati acconti (da regolamentare in sede contrattuale) per le forniture di servizi, nelle more dell’esecuzione delle medesime, salvo saldo finale. In assenza di previsione contrattuale, il pagamento può avvenire soltanto ad ultimazione. 

La gestione associata

I Sindaci e i territori dovranno essere al centro del riordino della governance locale, che si concretizzerà in un provvedimento di prossima emanazione.

Questo in estrema sintesi quanto emerso nel corso dell’incontro tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Enrico Costa ed il presidente Anci Antonio Decaro. Decaro guidava una delegazione composta tra gli altri dal vicepresidente Anci Matteo Ricci, dal Coordinatore nazionale Piccoli Comuni Massimo Castelli e dal sindaco di Morazzone Matteo Bianchi. All’incontro era presente anche il sottosegretario Gianclaudio Bressa. Nel corso dell’incontro sono state affrontate e valutate tutte le criticità segnalate da Anci in questi anni.

Si è concordato di procedere al superamento dei termini attuali previsti per gli adempimenti delle gestioni associate obbligatorie per i piccoli Comuni, in scadenza al 31 dicembre prossimo, in vista della definizione di una nuova norma quadro che favorisca le Unioni di Comuni su base volontaria pur all’interno di un processo di riorganizzazione delle funzioni.

Occorre quindi avviare la discussione su un testo di legge che ridisegni la cooperazione intercomunale partendo da un principio di volontarietà assegnando ai Sindaci, all’interno delle aree, il compito di definire gli ambiti territoriali in cui avviare processi di gestione comune .

Su questi obiettivi ed anche su buona parte delle possibili concrete soluzioni contenute nella proposta Anci e sul testo anticipato dal ministro Costa, l’incontro ha riscontrato ampia condivisione dei presenti e l’impegno a procedere tempestivamente in tale direzione. (com) - da www.anci.it

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