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No alla spending review

“L'Anci ritiene che il comparto dei Comuni debba essere escluso da nuove spending review, anzi semmai sarebbe opportuno trovare ed erogare nuove risorse”: lo ha sottolineato il presidente dell'Anci Antonio Decaro durante un'audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Per fortuna - ha aggiunto - il taglio diretto non c'è più da almeno due anni, cosa certamente positiva. Ma la situazione è ancora molto critica, per il 2017, per quanto riguarda gli squilibri di parte corrente”. Su questo, ha osservato ancora il leader dei Sindaci, “ha pesato la riduzione per le Città metropolitane del 37% della spesa corrente media”.
Inoltre, gli aggiornamenti sul 2016 “mostrano una situazione di stagnazione generale e un aumento delle difficoltà per le Città metropolitane maggiori e tutto ciò è negativo perché nella logica della legge Delrio queste ultime avrebbero dovuto essere l'asse portante degli enti locali italiani: servono 80 milioni altrimenti non riusciranno a chiudere i bilanci”. “Tra l'altro - ha aggiunto il presidente Anci - ho scoperto che i sindaci delle Città metropolitane non possono neanche protestare attraverso lo strumento delle dimissioni”.
Sul fronte dei costi per il personale di tutti i comuni, Decaro ha spiegato che “la curva ha subito negli ultimi anni una pendenza incredibile rispetto ad altri capitoli di spesa, ma per fortuna questa pendenza si è un po’ ‘addolcita’, ma anche a fronte di ciò - ha sottolineato - chiedo di aumentare la soglia per le assunzioni dei Comuni più piccoli dal 75 al 100%".
Decaro è poi tornato a sollecitare il governo a “spostare il termine per l'approvazione dei bilanci consuntivi, altrimenti si rischia di far arrivare commissari ad acta per la maggioranza dei Comuni italiani. L'obbligo temporale quindi - ha concluso - dovrebbe essere portato al 31 maggio”. (com/ef) - da www.anci.it

Il principio di rotazione

Principio di rotazione: quali le modalità di applicazione corrette? Si controverte spesso sulle modalità di declinazione del principio di rotazione, di cui ora all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n.  50/2016, quale principio che deve guidare le Stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte nella procedura negoziata senza bando: di questo principio, tuttavia, sono note applicazioni pratiche differenti, quando non addirittura antitetiche.
    Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l’obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell’appalto, una volta concluso, alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 2/2011 e da ultimo Tar Lombardia, Milano, IV, 1594/2016).
    A questa lettura del principio di rotazione, che finisce per avere per un effetto escludente per il gestore uscente, se ne contrappone un’altra che vi scorge invece un criterio solamente relativo, comunque cedevole rispetto al principio della massima partecipazione. In questa seconda chiave, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata (Tar Lombardia, Brescia, II, 1325/2015).
    Tra queste due letture antitetiche si collocano varianti dell’una e dell’altra, ossia soluzioni mediane che, rifuggendo da rigidi automatismi quanto alla posizione del gestore uscente, provano a cercare la soluzione del problema sul piano della motivazione.
    Ad una tesi tendenzialmente escludente che impone all’amministrazione di motivare le ragioni per le quale ritenga di estendere l’invito anche al gestore uscente; se ne contrappone un’altra che, muovendo da una regola opposta di inclusione, impone, invece, di motivare la scelta di non interpellare anche il vecchio affidatario.
    Così ricostruito il dibattito, è stato osservato come la principale ragione invocata a sostegno delle declinazioni più morbide del principio di rotazione è quella che riguarda proprio la tutela della concorrenza. Si afferma infatti che far derivare dal criterio della rotazione una regola di non candidabilità per il gestore uscente entrerebbe in rotta di collisione con i principi del Trattato.
    Il ragionamento, all’apparenza suggestivo, sarebbe tuttavia controvertibile tutte le volte in cui il vecchio gestore abbia (già) beneficiato di una deroga anticoncorrenziale, aggiudicandosi un appalto al di fuori di una procedura di gara, e pretenda di continuare a sfruttare quella medesima deroga candidandosi ed aggiudicandosi anche il nuovo appalto, sempre senza gara. Quando, invece, è ragionevole che il principio di rotazione imponga che la prima deroga, al meccanismo della gara e al pieno espandersi della concorrenza, sia bilanciata da una regola di non immediata (ri)candidabilità.
    Una simile declinazione sarebbe la sola in grado di dare senso e sostanza (e non solo apparenza) al principio di rotazione e può, oltre tutto, avere un effetto dissuasivo nei confronti delle non infrequenti pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo (sul punto, Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 12.04.2017 n. 188).
    Con specifico riferimento ai contratti sotto soglia, dove parimenti il principio di rotazione era richiamato nel vecchio (art. 125) ed è presente nel nuovo codice (art. 36), Le Linee Guida n. 4 dell’Anac approvate il 26.10.2016 interpretano il principio nel senso che con esso “l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente”. sentezeappalti.it

Impugnazione del bando di gara

dubbio1Il Consiglio di Stato ha statuito che il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente impugnabile.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Chiarimenti sull'accesso civico

Oggetto: chiarimenti  sull’attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato
Pervengono a questa Autorità  numerose richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato di cui  all’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA).
Come è noto, il d.lgs. n.  97/2016 ha attribuito ad ANAC la competenza ad adottare, d’intesa con il  Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni  operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis,  co. 6). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309  del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017.
Considerata la novità  dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC adotterà, come chiarito  in detta delibera, l’aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa  individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento degli  interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato.  Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le  decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali.
In tale prospettiva, l’Autorità ha  avviato un monitoraggio per l’esame dei casi di richieste FOIA trattate da un  campione di pubbliche amministrazioni.
Per tali ragioni, il Consiglio  dell’Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di  parere potranno essere prese in considerazione da ANAC solo se attinenti a questioni  di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti  sull’interpretazione delle suddette Linee guida.
Resta fermo che le eventuali  richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti  all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso  civico.

Raffaele  Cantone - Anac

La manovrina in G.U.

Quasi 600 milioni di tagli ai ministeri nel 2017. La versione definitiva della manovrina presenta un conto abbastanza salato ai dicasteri. Il maxi-decreto varato quasi due settimane fa dal Governo è stato firmato oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è stato pubblicato in serata in Gazzetta ufficiale. Il testo conferma l’impegno preso con Bruxelles di una correzione strutturale di 3,4 miliardi, dalle quale sono sostanzialmente esclusi alcuni interventi in forma una tantum come quelli su terremoto e liti fiscali. Considerando anche queste misure l'effetto della manovra correttiva sull'indebitamento netto Pa (deficit nominale) è di 3,1 miliardi.

Il modello per i servizi associati

Comunicato del 3 maggio 2017 - Finanza Locale

Con decreto del Ministero dell’interno del 26 aprile 2017, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello relativo alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2017.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige nonché quelle appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano.

La trasmissione del certificato, da quest’anno, avverrà esclusivamente in modalità telematica. Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

La richiesta da parte degli enti interessati dovrà essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione. In prossimità dei termini di presentazione della certificazioni in esame, saranno diramate le istruzioni necessarie per l’inoltro del modello.

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