News

La compilance nelle società partecipate

compilanceStato delle compliance nelle società partecipate e controllate, a cura di Giulia De Russis.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancata comunicazione di una precedente risoluzione contrattuale

mancatacomunica

Le conseguenze della mancata indicazione di una risoluzione con altra stazione appaltante, nella sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'obbligo della verifica dell'offerta anomala

offertanomala

L’obbligo di verificare l’esistenza di un’offerta anomala e controllo giurisdizionale, nella sentenza della Corte di Giustizia dell’UE.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il regolamento del PIAO


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del Piao: la guida alla compilazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 pubblicata nella serata di ieri 7 settembre è stato pubblicato l’atteso decreto (Dip. Funzione pubblica) del 30 giugno 2022, n. 132 recante il regolamento che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao). Il provvedimento entra ufficialmente in vigore il 22 settembre 2022.
Le finalità del Piao

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) si pone come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”.
Le finalità del Piao sono in sintesi:
– consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
– assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Un passaggio importante per le pubbliche amministrazioni

Come ha scritto la scorsa settimana su queste pagine Arturo Bianco, siamo in presenza di un passaggio assai importante per le PA. Infatti, alla base della scelta legislativa di istituzione di questo documento di programmazione integrata vi è in primo luogo la necessità di rispettare un vincolo dettato dal PNRR per il rafforzamento della rilevanza giuridica degli istituti di programmazione. E vi è inoltre la volontà di semplificazione, con la unificazione di tanti documenti di programmazione in uno unico. Vi è soprattutto la volontà di imporre alle amministrazioni un approccio unitario, coordinato e sistematizzato alle proprie scelte di programmazione, talché la loro adozione veda il coinvolgimento attivo ed armonico di tutto l’ente, dagli organi di governo al segretario ed ai dirigenti o responsabili negli enti che ne sono sprovvisti”

Nuovo Ccnl e calcolo esclusioni dalla spesa di personale

Nuovo CCNL e calcolo esclusioni dalla spesa di personale

Pubblicato il 11 Settembre 2022 da Gianluca Bertagna

La ratio della esclusione degli oneri per rinnovi contrattuali dal computo di spesa di personale è quella di depurare la spesa di personale di ciascun anno, formata dal personale un servizio nell’anno stesso, di quella “parte” di retribuzione che deriva dai rinnovi stessi.

Per determinare la quota di spesa di personale che, in quanto derivante dai rinnovi contrattuali, deroga al tetto di spesa del comma 557 della legge 296/2006, occorre procedere come segue:

– chiarire di quali rinnovi contrattuali ha tenuto conto la spesa utilizzata per determinare la media degli anni 2011/2013. Ad esempio, l’ultimo incremento contrattuale precedente i tre anni che formano la media è quello del biennio economico 2008/2009, entrato in vigore nel 2010, può essere che la spesa di personale di quei tre anni sia stata computata includendolo;

– calcolare il differenziale di tabellare tra i valori del biennio economico 2008/2009 (nell’esempio di cui sopra) e i valori del rinnovo successivo, ovvero quelli del triennio contrattuale 2016/2018 (Ccnl 21.05.2018), applicandolo ai dipendenti in servizio nell’anno corrente (ad esempio il 2022), in ragione dell’effettivo servizio da essi prestato nell’anno, e includendo oneri riflessi ed Irap.

Naturalmente, deve sempre osservarsi il principio della omogeneità dei dati posti a raffronto.

Se la spesa 2011/2013 fosse stata calcolata in modo diverso, ad esempio già scorporando il costo dei rinnovi contrattuali di tornate precedenti (ad esempio depurando i tre anni che formano la media degli incrementi dello stesso biennio 2008/2009, del precedente biennio 2006/2007 etc.), e quindi di fatto abbassandola (e abbassando conseguentemente la media), altrettanto occorrerebbe fare per l’anno corrente.

La spesa del personale del 2022, nell’esempio, andrebbe allora ridotta determinando la differenza – nei tabellari dei dipendenti odierni – tra l’attuale tornata 2016/2018 e quelle precedenti non incluse nei valori 2011/2013 (ad esempio, tra valori 2016/2018 e valori del biennio 2006/2007, se questo fosse l’ultimo incluso negli anni 2011/2013).

L'accordo quadro

Anac pubblica le Faq sull'Accordo quadro

L’Anac ha aggiornato la sezione FAQ (Frequently asked questions) sui contratti pubblici del sito istituzionale con la pubblicazione delle domande e risposte sulla tematica dell’Accordo quadro. L’Autorità intende in questo modo fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove Faq tengono conto dell’innovazione apportata dall’attuale codice dei contratti che consente l’applicabilità dell’accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente che limitava questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti.

Proprio l’estensione del suo ambito di applicazione ha reso necessario chiarire che l’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Inoltre, anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli lavori di manutenzione, chiarisce Anac nelle Faq, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. Per questo motivo, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Da diverse pronunce dell’Anac invece è emersa l’applicazione distorta dell’accordo quadro utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità: al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza è stata chiarita nelle Faq la necessità che le prestazioni oggetto dell’accordo siano identificate con compiutezza.

Le Faq infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…