Le selezioni per art. 110 NON vanno in Gazzetta Ufficiale

 

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Non è vero che esiste una sentenza che afferma che le selezioni per le assunzioni ai sensi dell’art. 110 del TUEL vanno in Gazzetta Ufficiale. Piuttosto è vero che quella sentenza dice esattamente il contrario.

Riporto di seguito un estratto di un articolo di Mario Ferrari che spiega tutto. La sentenza è quella del Consiglio di Stato, 10 settembre 2018, n. 5289.

Nel caso peculiare, sottoposto prima al TAR Campania – Napoli e poi al Consiglio di Stato, i magistrati di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che sussistesse la giurisdizione amministrativa non per la procedura selettiva in quanto tale (quindi sostenendo indirettamente che tutte tali procedure lo sono), ma in ragione delle peculiari modalità con la quale quella singola procedura è stata svolta.

Nella sentenza il Consiglio di Stato osserva che: “alla luce del complesso dei dati riassunti, deve ritenersi, in conformità all’orientamento ricevuto (cfr., ex permultis¸ Cass, sez. un., n. 8799/2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1631/2016) propriamente ‘concorsuale’ (di là dal nomen utilizzato in concreto dall’Amministrazione, notoriamente non rilevante ai fini qualificatori) una procedura preordinata alla selezione concorrenziale nell’ambito di una platea indeterminata di potenziali canditati, mediante il programmatico svolgimento di prove rimesse all’apprezzamento comparativo di apposita commissione giudicatrice, destinato alla trasfusione in apposita graduatoria, inclusiva dei soggetti ritenuti idonei e di quelli dichiarati vincitori”.

Successivamente conferma che “Procedura meramente idoneativa deve, ai fini della controversia in esame, ritenersi quella prevista all’art. 110 del T.U.E.L. per la copertura, autorizzata dallo statuto dell’ente locale, di ‘posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione’: la natura di mero ‘incarico a contratto’; la natura necessariamente temporanea dello stesso; lo scolpito ancoraggio temporale ne ultra quem al ‘mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia’; la prefigurata modalità di automatismo risolutorio in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie; la possibilità di formalizzazione, sia pure eccezionalmente e motivatamente, di contratto propriamente ‘di diritto privato’; la mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice, del (necessario) svolgimento di prove e della (correlata) formazione di formali graduatorie concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarietà che caratterizza la procedura in questione, che – per tal via – deve ritenersi, in conformità al comune intendimento, bensì selettiva ma non concorsuale”.

Chiarita la dicotomia, decisiva anche ai fini del riparto di giurisdizione, il Consiglio di Stato rileva che, per le modalità con le quali è stata condotta quella specifica procedura, sussistevano tutte le caratteristiche del concorso in quanto erano state rinvenute: “a) l’espressa (auto)qualificazione in termini di concorso conferita alla selezione dal bando; b) il puntuale richiamo, ivi contenuto, alle previsioni del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, ossia al Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; c) la sussistenza di tutti gli indici rivelatori della natura concorsuale della procedura assunzionale, avuto segnatamente riguardo alla emanazione del bando, alla nomina della commissione esaminatrice, alla attribuzione del punteggio per i titoli posseduti e per la prova scritta ed orale, sulla base della previa fissazione dei criteri di valutazione, alla compilazione di una graduatoria finale di merito, alla stregua dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati, e, infine, alla nomina del primo classificato come vincitore”.

Di fronte a queste caratteristiche, a nulla poteva valere che l’assunzione fosse riferita all’articolo 110 del TUEL.

Pertanto, per quella specifica procedura e non per tutti gli incarichi a contratto, era corretto ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo e rilevarne l’illegittimità per la violazione dell’articolo 4 del d.p.r. 487/1994, che prescrive la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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