La tracciabilità delle retribuzioni

Tracciabilità delle Retribuzioni: l’INL, Istituto Nazionale del Lavoro, fornisce nuovi chiarimenti in merito al nuovo obbligo.

In relazione all’obbligo, dal 1° luglio di quest’anno, di corrispondere le retribuzioni a dipendenti e collaboratori con modalità tracciabili, l’INL ha fornito una serie di chiarimenti, recentemente aggiornati.

In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di tracciabilità:

– si estende alle indennità di trasferta giornaliera (rimane esclusa per i rimborsi documentali)

– è ammesso il pagamento in contanti allo sportello di una banca dove il datore di lavoro detiene un C/C

– gli ispettori possono richiedere direttamente alla banca la prova del pagamento con strumenti tracciabili.

 

Il contenuto del documento

Preliminarmente appare opportuno ritornare sul campo di applicazione della disciplina in esame, evidenziando come il divieto di pagamento in contanti riguardi ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa.

Atteso il tenore letterale della disposizione, gli strumenti di pagamento espressamente elencati alle lettere da a) a d) del comma 910, si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Ciò in quanto rientra nella ratio della disposizione in esame mettere in condizione il personale ispettivo di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR).

Per quanto riguarda, poi, gli strumenti di pagamento di cui alla lettera c) del comma 910 – “pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento” – nel rammentare che l’obbligo non trova applicazione alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, si ritiene conforme alla ratio della disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

In tal caso, infatti, appare comunque assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza. Del resto, tale strumento non è espressamente indicato ma neanche esplicitamente escluso dalla formulazione del comma 910. Pertanto, l’esplicito riferimento al solo “conto corrente di tesoreria” non comporta che l’eventuale pagamento effettuato su conto corrente ordinario possa ritenersi illecito e come tale sanzionabile ex art. 1, comma 913. - www.lentepubblica.it

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