L'invito al gestore uscente

Rotazione e Linee Guida n. 4: quando è consentito l’invito al gestore uscente ?

Due recenti sentenze hanno fornito risposta sulle modalità di applicazione del principio di rotazione agli inviti nell’affidamento dei contratti “sotto soglia”, alla luce delle nuove Linee Guida ANAC n. 4.

    In primis TAR Cagliari, 22.05.2018 n. 492 ha ritenuto corretto e legittimo il modus operandi della Stazione appaltante che ha invitato il gestore uscente il quale aveva manifestato il proprio interesse a seguito di un “avviso aperto” proprio a questo finalizzato, in quanto costituiva una significativa garanzia di trasparenza e apertura del mercato, di per sé idonea a limitare l’operatività del principio di rotazione. Il Giudice ha richiamato le Linee Guida recentemente approvate dall’ANAC con deliberazione 1 marzo 2018, n. 206, le quali costituiscono significativo indice del modo in cui deve essere correttamente applicato il canone di rotazione, così da renderlo compatibile con altri valori di ordinamentali certamente significativi; si legge, infatti, in queste ultime Linee Guida, che il principio di rotazione “non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

    Il medesimo TAR Cagliari, 22.05.2018 n. 493 ha osservato che quando la Stazione appaltante ricorre a strumenti di impulso al mercato, come avvisi pubblici per manifestazione di interesse, l’esclusione del c.d. gestore uscente non può tradursi in una irragionevole limitazione della concorrenza. Allorquando, proprio all’esito di una apertura totale al mercato, la stazione appaltante si trovi con un numero esiguo di soggetti interessati, l’esclusione del gestore uscente non è una scelta automatica e obbligata. 

    Nel caso esaminato, l’amministrazione ha esplicitamente manifestato il gradimento per il servizio prestato dal gestore uscente nella determinazione a contrattare laddove si legge: “di dare atto che si possa estendere l’invito anche all’affidatario uscente alla luce anche del grado di soddisfazione maturato nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale e della specificità del servizio”. La condotta dell’amministrazione è stata pertanto ritenuta perfettamente in linea con l’art. 36 del Codice dei contratti e con la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione (linee guida n. 4) nonché con la giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125). www.sentenzeappalti.it

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