La vigilanza sui contratti di acquisto immobili
Nella Sentenza n. 1241 del 10 maggio 2018 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la corretta interpretazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 50/16, nel testo modificato dall’art. 5 del Dlgs. n. 56/17. I Giudici chiariscono che il citato articolo, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a),dello stesso “Codice dei Contratti”, comporta che, in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”, vadano rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice. Conseguentemente, la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 213 dello stesso “Codice”.