Il revisore del comune e della partecipata

Il collegio sindacale di una società partecipata dal Comune può includere tra i membri anche il componente dell'organo di revisione di un comune, solo se questi non esercita il controllo previsto dall'articolo 2593 del codice civile sulla stessa società. Un chiarimento al riguardo arriva dalla sentenza n. 182/2017 della Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, con cui si chiarisce che il revisore dei conti di un'amministrazione comunale non incorre nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 236 del Dlgs 267/2000 e dall'articolo 2399 del codice civile, nel caso in cui svolga attività come componente del collegio sindacale di una società partecipata, ma non sottoposta al controllo da parte della medesima amministrazione.

La sentenza della Corte prende in esame la situazione relativa a una società in cui il Comune detiene più del 40% del capitale sociale, ma senza esercitare il controllo previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Tant'è che lo statuto della società stabilisce che tutte le decisioni dell'assemblea devono essere prese con un consenso del 51% (minimo), mentre quelle relative agli indirizzi generali di gestione, alla nomina degli amministratori e alla loro revoca, con il 100% del capitale sociale. www.legautonomielazio.it

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