La partecipazione al Consiglio comunale

Se un consigliere sceglie deliberatamente di non partecipare alle riunioni del consiglio, ciò non comporta la sua decadenza dalla carica di consigliere.

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con la sentenza n. 4433/2017, che ha accettato il ricorso presentato da alcuni consiglieri in seguito alla comunicazione di decadenza dal consiglio comunale per non essere intervenuti, in modo non giustificato, ad alcune sedute consiliari. In realtà, però, l'astensionismo era stato ritenuto uno strumento di lotta politica a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi da parte della maggioranza. I consiglieri in questione avevano richiesto il risarcimento del danno patito in seguito al provvedimento di decadenza per danno d'immagine e per le conseguenze che comporta la preclusione alla partecipazione all'attività consiliare e, di conseguenza, la probabilità di perdere voti alle elezioni successive.

Il Consiglio puntualizza che la decadenza, intesa quale misura sanzionatoria, non può riguardare l'astensionismo di un consigliere comunale, in quanto è esercitato in un contesto di dialettica politica tra maggioranza e opposizione. Stando, pertanto, alla giurisprudenza, le assenze danno luogo a decadenza qualora la giustificazione sia relegata alla sfera mentale soggettiva, tale da impedire l'accertamento sulla fondatezza della stessa. www.legautonomielazio.it

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