L'accesso agli atti del consigliere comunale

Torna il dibattito sul diritto di accesso ad atti amministrativi e documenti dell'Ente da parte del consigliere comunale, in seguito al caso che ha coinvolto un consigliere comunale al quale era stato negato l'accesso agli atti. Nello specifico, una recente sentenza n. 564 del Tar Basilicata, sezione I, annulla la nota di diniego alla richiesta del consigliere.

La normativa sul tema è chiarita dal il combinato normativo disposto dagli articoli 10 (comma 1 e 2), articolo 43 (comma 2) del dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e 22 comma 1, lettere a) e d) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, il diritto pubblico in questione è collegato al mandato pubblico che il consigliere svolge nell'ente locale ed è funzionale all'espletamento della funzione pubblica finalizzata a curare l'interesse della comunità locale di cui l'amministratore ha la rappresentanza esponenziale. In virtù di questa finalità, gli uffici comunali non possono negare espressamente l'accesso ai loro atti né rimanere silenti con la motivazione, illegittima, che tale decisione derivi dal rischio di paralisi degli uffici e dell'attività amministrativa.

Il diritto di acceso e di informazione agli atti del comune è disciplinato dall'articolo 10 del Dlgs n. 267 del 2000, in cui si stabilisce che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e che il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi. www.legautonomielazio.it

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