I nuovi poteri dell'Anac
Novità in vista per l’ANAC, che si vede parzialmente ristorata dopo il “torto” subito dal recente Correttivo al Codice dei contratti pubblici.
L’art. 211, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, infatti, prevedeva che qualora ravvisasse un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara, l’ANAC potesse invitare mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. La norma stabiliva altresì la sanzione pecuniaria nel caso di mancato adeguamento della stazione appaltante (compresa tra euro 250 ed euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile, con riflessi sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 36 del presente codice) e la possibilità, comunque, di ricorrere avverso tale raccomandazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ex art. 120 del C.P.A.
L’abrogazione della citata disposizione ad opera del D.Lgs. 56/2017 ha suscitato, anche in ambienti tradizionalmente estranei al settore, non poche perplessità e/o rilievi critici, animando una rapida contro-riforma.
Con il D.L. n. 50/2017 (cd. manovrina), conv. in L. 21.6.2017 n. 96, sono stati introdotti i seguenti commi che, a ben vedere, introducono un sistema di monitoraggio meno “autoritario” e più coerente con le esigenze di interdipendenza tra le PP.AA., lasciando tuttavia inalterate le funzioni di Vigilanza in capo all’Autorità.
Ecco il testo dell’art. 211 alla luce delle due, recentissime, riforme:
“Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC)
1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.
1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter“.
Avv. Marcello Russo - www.legaliappalti.it