La correzione del punteggio da parte del Rup
Il RUP può correggere l’attribuzione del punteggio operata dalla Commissione di gara?
Nell’ambito di una procedura di gara è occorso che a seguito dell’attività istruttoria posta in essere da un RUP, che le norme di disciplina della materia consentono, la stazione appaltante, con una propria decisione, ha eliminato il punteggio aggiuntivo assegnato dalla commissione ad uno dei concorrenti. Secondo il Giudice amministrativo tale operato risulta legittimo in quanto non si è trattata di una valutazione tecnica delle offerte ma dell’accertamento di un dato tecnico certo che ha condotto la stazione appaltante, nell’esercizio di propri potere, ad aggiudicare la gara non alla società che aveva fornito dati non veritieri ma all’altra concorrente.
Inoltre, è stato ribadito che nelle gare pubbliche di appalto, per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione è l’attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento quelle attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, tanto in ragione della previsione generale contenuta nell’art. 10 comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, che affida al responsabile unico del procedimento lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5760). Ne consegue che il RUP può svolgere l’attività istruttoria di supporto ai compiti della commissione e della stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. VI, 12.06.2017 n. 2865) - www.sentenzeappalti.it