Nessuna sanzione per la banca dati BDAP
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-octies, del DL 113 del 2016, la prima applicazione delle sanzioni riguardanti il ritardo nella trasmissione dei bilanci alla BDAP è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019 e al rendiconto 2016. Pertanto, non sono previste sanzioni per il ritardo nella trasmissione del bilancio di previsione 2016-2019.