La responsabilità degli amministratori delle partecipate

A far scattare la responsabilità degli amministratori della società non basta l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

È necessario, piuttosto, che la condotta abbia causato un danno concreto al patrimonio sociale. Il Tribunale di Roma lo stabilisce in una sentenza dello scorso 17 ottobre.

Nel caso oggetto della sentenza, la socia di una Srl aveva contestato a un ex amministratore unico alcune violazioni degli obblighi previsti dalla legge: dalla scorretta redazione del bilancio al conflitto di interessi per la partecipazione a una società concorrente; dall'omessa redazione del resoconto di gestione al mancato passaggio di consegne al liquidatore.

La socia ha, quindi, chiesto la condanna dell’ex amministratore al risarcimento del danno provocato alla società, nella misura accertata «in corso di causa, anche in via equitativa». Dal canto suo, l’amministratore ha chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria.

Nel respingere la domanda, il Tribunale afferma, innanzitutto, che nei giudizi di responsabilità verso gli amministratori (articolo 2476 del Codice civile) l’attore non si può limitare a prospettare un inadempimento, ma deve «provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto» e cioè un «depauperamento del patrimonio sociale» dovuto all’azione dell’ amministratore. In mancanza di questa prova, infatti, la pretesa risarcitoria sarebbe priva di oggetto.

Il giudice specifica, inoltre, che la mancata o non corretta tenuta della contabilità "costituisce un inadempimento" dei doveri degli amministratori. Tuttavia, ciò non implica una responsabilità civile a carico degli stessi amministratori, tenuto conto che «tale inadempimento non può dirsi, in assenza di altri elementi che devono essere allegati e provati dall’attore, causa di un danno per la società».

In definitiva, il Tribunale ha escluso i presupposti per la condanna a un risarcimento. Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell'attrice. da www.legautonomielazio.it

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