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La clausola sociale e i servizi intellettuali

clausolasocialLa clausola sociale e nozione di servizi intellettuali nella sentenza del Tar.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

L'utilizzo dei resti assunzionali nel milleproroghe

Milleproroghe, salta l’emendamento che consentiva il cumulo dei resti assunzionali con le facoltà assunzionali ordinarie

La scure dell’inammissibilità ha colpito duramente il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe), facendo cadere circa 900 dei 2.387 correttivi presentati presso le commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera.

L’inammissibilità ha colpito, tra le altre, anche quella proposta di modifica che puntava a superare l’interpretazione restrittiva proposta di recente dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all’utilizzo dei resti assuzionali, consentendo ai comuni che si collocano al di sotto del primo valore soglia di utilizzare, per il periodo 2020-2024, in aggiunta alle percentuali annuali massime di incremento del personale in servizio, anche le facoltà assunzionali residue derivanti dalle cessazioni di personale dei cinque anni antecedenti al 2020 (emendamento 2.6).

A questo punto non resta che auspicare che la questione si risolva in sede tecnica, come richiesto espressamente da Anci con lettera del 27 gennaio scorso indirizzata alla Conferenza Stato – Città e Autonomie locali.

In ogni caso riteniamo opportuno evidenziare che, anche aderendo alla tesi più restrittiva proposta dal Ministero, non appare del tutto corretto sostenere che i Comuni più virtuosi debbano annualmente contenere la propria spesa complessiva di personale entro il limite di quella del 2018 maggiorata degli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1 dell’articolo 5 del decreto attuativo.

Fermo restando, infatti, che i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base «spesa di personale 2018», per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti (come chiaramente esplicitato dalla circolare ministeriale del 13 maggio 2020), alcuni enti potrebbero aver legittimamente assunto un cospicuo numero di dipendenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 19 aprile 2020 (avvalendosi dei resti assunzionali del quinquennio precedente), portando così la propria spesa del personale ad un livello superiore rispetto a quella del 2018 già prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa.

Sicché, pur non potendo più cumulare l’utilizzo dei resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 con le assunzioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, riteniamo comunque opportuno che i Comuni c.d. “virtuosi” continuino a considerare come limite massimo di spesa quello previsto dal valore soglia di riferimento di cui all’articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.

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Prevenzione antimafia con i nuovi schemi di protocollo nel settore degli appalti pubblici

Ministero dell'interno: prevenzione antimafia con i nuovi schemi di protocollo nel settore degli appalti pubblici

Approvati dal Cipe su proposta del Comitato Alta Sorveglianza Infrastrutture e Insediamenti Prioritari

Sono in vigore i nuovi schemi dei protocolli di legalità, versione "appaltatore" e "contraente generale", relativi ai settori infrastrutture e insediamenti prioritari approvati dal Comitato interministeriale per la Programmazione economica (Cipe) con delibera n.62/2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU, Serie generale, n.23 del 29 gennaio 2021).

Gli schemi di protocollo-tipo sono stati proposti dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (Ccasiip) e costituiscono uno strumento di lavoro importante anche per l'attuazione del progetto "Monitoraggio ai fini antimafia nel settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (Masiip), portato avanti dallo stesso Comitato di coordinamento.

In quest'ottica, gli schemi saranno condivisi ed esaminati con tutti i soggetti coinvolti nel progetto per potenziare l'azione di contrasto ai tentativi di espansione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti pubblici.


Ministero dell'interno, news del 3 febbraio 2021

I finanziamenti per l'efficientamento energetico

Decreto 11 novembre 2020

Finanza locale

Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. (20A06266) - (GU n.289 del 20-11-2020)

Gara Consip e Centrale di committenza regionale

la gara Consip non prevale sulla gara della Centrale di Committenza Regionale


    Queste le norme principali che regolano la fattispecie in esame:
    – comma 449 dell’articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che all’ultimo periodo prevede che: “gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.”;
    – commi 548 e 549 dell’articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 (‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016’), che dispongono che: “al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa. Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti Aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza”.
    Orbene, dalla interpretazione prima di tutto letterale delle suddette norme, il Consiglio di Stato, con orientamento condiviso, ha rinvenuto sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale e ruolo meramente suppletivo (e cedevole) all’intervento sostitutivo di Consip.
    In particolare, ha affermato che: “in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro; nell’ipotesi appena richiamata è da ritenere che l’intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avrà dunque valenza ‘cedevole’. Tale intervento, infatti (pur necessario nel perdurare dell’inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali), perderà la sua ragion d’essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione” (cfr. C. di St. n. 5826/2017; nello stesso senso, ex multis: C. di St. n. 1329/2019, TAR Marche n. 580/2020, TAR Emilia-Romagna n. 362/2018).
    Ancora, ha evidenziato “l’esistenza di un disegno normativo che non preclude (ma anzi disciplina) la contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello regionale di aggregazione degli acquisti, sicché non si può ritenere impedito alla centrale di acquisti regionale di attivarsi al fine di ripristinare l’iter fisiologico delineato dalla disciplina, anche dopo che sia avviata una gara Consip” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).
    Per il caso in cui la gara Consip sia stata non solo avviata ma anche conclusa, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la prevalenza della gara svolta a livello regionale può essere affermata anche con riguardo alla fattispecie in esame, ovvero quando la procedura sia stata già aggiudicata, ai fini della stipula della convenzione quadro” … “La gara svolta a livello regionale risponde – quanto alla aderenza alle necessità dell’area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato – ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica” (cfr. C. di St. n. 01329/2019).
    Dunque, in base ai principi giurisprudenziali appena esposti, è possibile affermare che le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale – anche in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più efficiente economica ed efficace – e l’intervento di Consip deve essere ritenuto “di supplenza”.
    In conclusione è possibile affermare che: la Consip svolge un intervento di sostanziale supplenza e non prevale su quella regionale; la gara espletata a livello regionale risponde ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità che regolano l’azione pubblica in quanto aderente alle necessità dell’area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato (da ultimo TAR Roma, 04.02.2021 n. 1459).

Cig: scade oggi

Proroga termine all'8 febbraio 2021

Adempimenti Legge n.190/2012 art. 1, comma 32

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, accogliendo le richieste pervenute, l'Autorità dispone la proroga all’ 8 febbraio 2021 del termine previsto al 31 gennaio 2021 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012.

 

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