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Gli incarichi di staff e le attività gestionali

staff1Gli incarichi in staff non possono sovrapporsi alle competenze degli uffici, così la Corte dei Conti.

Notizie e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

L'impronta digitale e la marcatura del dipendente

improntaPer il Garante privacy, no all´uso delle impronte digitali dei dipendenti se manca base normativa.

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Controlli Bdap sui bilanci

Indicazione dei controlli BDAP sui bilanci armonizzati

Nel corso dell’ultima riunione ARCONET, seduta del 20 gennaio scorso, è stato presentato il programma dei nuovi controlli BDAP sui bilanci armonizzati.

Con riferimento al bilancio consolidato si prevede quanto segue:

- acquisizione della delibera concernente l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del TUEL (la BDAP già acquisisce la delibera con cui gli enti comunicano di non avere enti o società controllate e partecipate) a partire dal bilancio consolidato 2020;

- gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato - dal bilancio consolidato 2020;

- controlli di coerenza non bloccanti tra conto economico e stato patrimoniale - dal bilancio consolidato 2021;

- controlli bloccanti per SDB (schemi di bilancio) trasmessi senza importi significativi (controllo di esistenza di almeno un importo maggiore di zero) - Controlli bloccanti dal bilancio consolidato 2021 – controlli non bloccanti dal bilancio consolidato 2020.

 

Con riferimento al rendiconto si prevede quanto segue:

- acquisizione delibera concernente l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, al fine di individuare i comuni che non tengono la contabilità economico patrimoniale - dal rendiconto 2020; 

- controlli di validità sullo stato patrimoniale per tutti gli enti - Controlli bloccanti dal rendiconto 2021 – controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

- controlli bloccanti per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale sul conto economico (almeno un importo maggiore di zero) - Controlli bloccanti dal rendiconto 2021 – controlli non bloccanti dal rendiconto 2020.

 

E’ utile evidenziare che in merito alla delibera con cui l’Ente dichiara di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL (enti con meno di 5000 abitanti) la Commissione chiarisce in via definitiva che:

-    l’adozione della delibera inviata per esercitare la facoltà di NON tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l’esercizio della facoltà di NON redigere il bilancio consolidato;

-    la VALIDITA’ della delibera si estende, senza perciò dover procedere annualmente a palesare l’esercizio della facoltà, fino all’anno in cui l’Ente decide di tenere la contabilità economico patrimoniale o all’anno in cui viene a mancare il presupposto della popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

 BDAP effettuerà il controllo sul numero di abitanti ai fini del valido recepimento delle delibere inviate.

 Sempre in sede di trasmissione dei dati di Rendiconto la Commissione rammenta che non sono stati resi bloccanti i controlli ai nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 di dettaglio dell’avanzo di amministrazione.

 Con riferimento ai Dati contabili analitici – DCA sono previsti:

- controlli di esistenza per Regioni, Città metropolitane province e comuni tenuti alla contabilità economico patrimoniale anche per il DCA economico e patrimoniale (almeno un importo maggiore di zero) - Controlli bloccanti dal rendiconto 2021 – controlli non bloccanti dal rendiconto 2020;

- controlli di coerenza non bloccante tra i DCA finanziari e gli schemi di bilancio - dal rendiconto 2021.

 

Indennità di carica e richiesta di aspettativa

Indennità di carica: dimezzamento in caso di mancata richiesta dell’aspettativa

Nella Delibera n. 291 dell’11 dicembre 2020 della Corte dei conti Abruzzo, un Comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità di funzione intera anche nei periodi di costanza del rapporto di lavoro ad un componente della Giunta comunale, Insegnante supplente a tempo determinato. La Sezione osserva che l’art. 82, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione degli Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Dunque, tale articolo promuove e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’Amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.

La stessa ovviamente viene ad assumere minore significato quando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%.

Dunque la Sezione, condividendo le conclusioni della più recente giurisprudenza delle Sezioni controllo, ha escluso che il dipendente assunto a tempo determinato abbia titolo di utilizzare l’aspettativa per mandato elettorale, considerato che il collocamento in aspettativa si porrebbe in conflitto insanabile con la prefissione di un termine, che è elemento essenziale del rapporto, giacché la sospensione dell’efficacia verrebbe ad incidere, prorogandola, sulla durata originariamente programmata in ragione di esigenze temporanee.

Il dimezzamento dell’indennità prevista per il Sindaco lavoratore dipendente che non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, e non anche a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica.

I chiarimenti sul Fondone

Questo Comune sta predisponendo il bilancio di previsione 2021/2023. Al 31.12.2020 abbiamo registrato un’economia rispetto alle assegnazioni del c.d. “fondone” (di cui all’art. 106, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e art. 39, D.L. 14 agosto 2020, n. 104). In riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, siamo a richiedere un vostro parere sulla possibilità di utilizzare tali risorse già in sede di bilancio di previsione.

Per rispondere al quesito proposto, dobbiamo chiarire come la Ragioneria Generale dello Stato, nelle Faq pubblicate sul proprio sito internet in riferimento alla gestione contabile e finanziaria del c.d. “fondone” che le eventuali risorse ricevute dall’ente ma non utilizzate confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021 (art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021).

A tal riguardo, delineata la fattispecie di cui trattasi evidenziamo subito che l’art. 187 del Tuel, al comma 3, disciplina le modalità di utilizzo generale delle quote vincolate del risultato di amministrazione ed in particolare ricordiamo la previsione secondo la quale “Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”.

E’ chiaro pertanto che, anche secondo la normativa generale, le quote vincolate del risultato di amministrazione, per il loro utilizzo, non richiedono quale condizione indispensabile l’approvazione del rendiconto della gestione ma possono essere applicate già in sede di bilancio di previsione, o con apposita variazione allo stesso, previa relazione da parte del dirigente competente (addirittura anche in esercizio provvisorio per garantire la prosecuzione o l’avvio di determinate attività).

Tale assunto, è stato comunque confermato anche con riferimento alle risorse di cui trattasi dalla stessa RGS con una ulteriore FAQ con la quale è stato ribadito che “Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione…. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021”.

Non possiamo pertanto che rispondere positivamente alla questione posta nel senso della possibilità di destinare le economie del c.d. “fondone” confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023.

lentepubblica.it

La verifica dell'anomalia

Verifica di anomalia – Procedimento : da trifasico a monofasico – Perimetro di valutazione della Stazione Appaltante
20.02.2021 Redazione   

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’art. 97 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. nuovo codice) non contiene più le rigide scansioni temporali dettate dal previgente art. 87 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. vecchio codice): il comma 5 dell’art. 97 descrive ormai un procedimento semplificato, “monofasico” in luogo del procedimento “trifasico” (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) di cui al previgente art. 87 citato; nondimeno è stato precisato che ben può accadere in concreto che, ricevuti i primi giustificativi, l’amministrazione non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia e decida per questo di avanzare ulteriori richieste all’operatore economico ovvero di fissare un incontro per ricevere spiegazioni e chiarimenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690, in cui efficacemente si afferma: “Ma è altresì vero che nel normare il procedimento unitario di cui trattasi l’art. 97 non prende in esame il caso in cui la commissione di gara, nel procedimento in esame (obbligatorio o discrezionale che sia) avanzi ulteriori richieste, evenienza che l’art. 97 non regola e, quindi, non esclude.”, nonché, più oltre “deve concludersi che la possibilità di avanzare altre richieste istruttorie non costituisce altro che una delle modalità di perseguimento dello stesso interesse pubblico all’individuazione del miglior offerente che imprime il relativo procedimento”.)
Quale che siano le concrete modalità di svolgimento del sub – procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – ed anche se, ricevuti i primi giustificativi, l’amministrazione richieda chiarimenti in relazione soltanto a taluni profili specifici di essa – la valutazione conclusiva dell’offerta è sempre compiuta alla luce di tutti gli elementi di cui si compone.
A voler seguire la tesi opposta, il sub – procedimento articolato in più fasi si caratterizzerebbe per una progressiva riduzione del perimetro di valutazione dell’amministrazione, per cui, a mano a mano che sono approfonditi taluni elementi dell’offerta, altri ne restano definitivamente fuori, situazione, evidentemente, intollerabile e non rispondente a quel giudizio globale con il quale per giurisprudenza pacifica va conclusa la verifica di anomalia dell’offerta.
D’altronde, è evidente che la richiesta di ulteriori chiarimenti è diretta ad acquisire un quadro quanto più chiaro possibile dell’effettiva attendibilità dell’offerta, senza che da essa l’operatore possa legittimamente trarre convincimento in ordine al fatto che gli elementi non approfonditi siano, per ciò solo, già stimati corretti (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 01.02.2021 n. 911)

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