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Pubblicati tutti i moduli formativi e le linee guida aggiornate.

Sono stati pubblicati, sul Portale di formazione, gli ultimi moduli formativi relativi a ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio, ITAS 9 – Ricavi e proventi, ITAS 11 – Strumenti finanziari, ITAS 14 –Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto e ITAS 18 – Costi e oneri.

Il test di verifica finale dell’apprendimento, utile al rilascio dell’attestato, verrà reso disponibile quanto prima.

Inoltre, nella sezione degli standard contabili, sono state aggiornate le linee guida di ITAS 1, ITAS 2, ITAS 3, ITAS 5, ITAS 6, ITAS 7, ITAS 8, ITAS 9, ITAS 11, ITAS 12, ITAS 14 e ITAS 18 per un allineamento con i moduli formativi relativi agli stessi ITAS certificati dalla SNA.

Mobilità: facoltativa per tutto il 2025


Alla fine tutto fu chiaro. Poi, c’è da chiedersi cosa siano diventate le fonti del diritto, ma mi pare che ormai ci si passi sopra tranquillamente.

La risposta al dubbio delle ultime settimane è contenuta nel Dossier Parlamentare del Decreto PA.

A pagina 34 si legge quanto segue:

“La revisione in oggetto (ovvero l’obbligo di destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali alla mobilità) non ha effetti sulla norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025″

e più avanti

“La novella, nell’introdurre la suddetta quota del quindici per cento, specifica che le posizioni eventualmente non ricoperte nell’ambito di tale quota minima, o nell’ambito del più ampio tentativo di ricorso alla mobilità rispetto a tale limite minimo, sono destinate alle procedure concorsuali.

Come detto, la novella non ha effetti sulla norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025.”

Insomma, tutto come prima. Il 2025 è salvo. Basta motivare bene e nessun obbligo di procedura di mobilità volontaria. Se ne riparla dal 2026.

www.gianlucabertagna.it

La destinazione del 15% delle facoltà assunzionali alla mobilità

Le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali (…).  In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica (…).

Questo è un estratto del nuovo art. 30 comma 2-bis del d.lgs. 165/2001 così come aggiornato dal Decreto PA pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale.

Mentre per le amministrazioni che hanno regole di turn-over capire quali siano le “facoltà assunzionali” è cosa abbastanza semplice, per un comune o una provincia, che applicano l’art. 33 del d.l. 34/2019, le cose sono un po’ più complicate. Infatti, i calcoli risultanti dai DM operativi portano spesso a spazi assunzionali ben più elevati rispetto a quelli che gli enti possono stanziare nel bilancio di previsione.

La domanda, quindi, è semplice: per un comune (o una provincia) ai fini di calcolare il 15% da destinare a mobilità, si prende il valore della facoltà assunzionale teorica o quella effettiva che nell’anno viene destinata al PTFP?

Per me, la risposta, non può che essere la seconda opzione. Questi sono i motivi:

    Come si può capire dall’art. 30 comma 2-bis il riferimento è alle capacità assunzionali “autorizzate”.
    Negli enti locali non ci sono “autorizzazioni” a monte come avviene per le amministrazioni centrali.
    Ma c’è un documento che ha questa finalità: ovvero il DUP. Infatti, in base ai principi contabili il DUP indica le risorse che gli enti possono destinare al Piano dei Fabbisogni affinchè, poi, la Giunta ne dettagli le azioni all’interno del PIAO
    Se quindi, ad esempio, i calcoli delle facoltà assunzionali dessero spazi di 1.000.000 di Euro, ma il DUP ne destinasse solo 800.000 al PTFP si dovrebbe partire da questo valore.
    Inoltre, va detto, il 15% alla mobilità è destinabile solo per le nuove assunzioni e pertanto dal valore degli 800.000 autorizzati, andrebbero tolte subito le spese per il personale già in servizio (esempio 600.000).
    A questo punto il 15% mi pare corretto calcolarlo su 200.000 euro, ovvero la quota che l’ente può destinare a nuovi concorsi, graduatorie, ecc.
    Pertanto, per quell’anno, ci dovranno essere almeno 30.000 di facoltà assunzionali destinate alla mobilità.

La norma nasce sicuramente per enti che hanno regole di turn-over e come spesso accade i Comuni e le Province vanno un po’ in difficoltà. Ma quanto sopra mi pare ragionevole alla luce della normativa vigente e in attesa di ulteriori chiarimenti.

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Abusi edilizi e partecipazione al procedimento

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Gli abusi edilizi e la partecipazione al procedimento del denunciante, nella sentenza del Tar.

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