Proroga del monitoraggio del lavoro flessibile
In considerazione delle numerose richieste di proroga pervenute dalle amministrazioni, al fine del definitivo completamento della rilevazione che include anche l'intervento dei rispettivi organismi di controllo, si comunica che i termini per la conclusione del monitoraggio inerente agli adempimenti ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012, originariamente fissati in 60 giorni a partire dalla data di apertura della rilevazione per ciascun comparto, sono ulteriormente prorogati al giorno 31 ottobre p.v. .
Si ricorda che le tipologie di amministrazioni per le quali il monitoraggio del lavoro flessibile è stato finora attivato ed è tuttora in corso la rilevazione sono le seguenti:
Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri
Agenzie fiscali
Enti pubblici di ricerca
Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli ordini professionali)
Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001
Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato
Regioni ed enti pubblici non economici regionali
Enti locali
Università
Si ricorda, inoltre, che sono tenute all'effettuazione del monitoraggio anche le amministrazioni per le quali nel corso del 2012 non sia rilevabile alcuno dei rapporti di lavoro flessibile monitorati.
A seguire, verrà contestualmente aperta la rilevazione per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.