Il revisore nei consorzi
DOMANDA:
L’art. 6 del D.M. n. 23/2012 stabilisce le modalità di formazione e la composizione dell’organo di revisione collegiale. Al comma 1 è previsto che nell’ipotesi di composizione collegiale dell’organo di revisione, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali sono stati svolti gli incarichi. A seguito di tanto, il sottoscritto chiede un parere sul seguente quesito: “Ai fini della scelta del professionista, al quale attribuire la funzione di presidente fra i tre professionisti sorteggiati, può essere considerato nel computo degli incarichi di revisore presso enti locali l’incarico di revisore presso il “Consorzio per l’Università di C.”, il quale è composto esclusivamente da enti locali (Comuni), è finanziariamente autonomo e non ha finalità di lucro?
RISPOSTA:
I Consorzi tra enti locali non sono ricomprendibili tra gli "enti locali". Pertanto non si ritiene possano essere conteggiati ai fini della quantificazione degli incarichi per l'individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori.