Aran: lavoro notturno
L'ARAN, con proprio orientamento, precisa che al personale che rende la prestazione lavorativa nella giornata della domenica - in presenza di un orario di lavoro settimanale articolato dal martedì alla domenica e lunedì come giorno di riposo settimanale - si applicano le disposizioni dell'art. 24, comma 5, CCNL 14 settembre 2000 (e non quelle del comma 1).
Pertanto, per il lavoro ordinario notturno e festivo, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%