Il mancato invio del certificato del pareggio di bilancio
La Corte dei conti ritiene che la sanzione di cui al comma 723, lettere e) è prevista, senza soluzione di continuità, per l’invio tardivo della certificazione fra il primo e il sessantesimo giorno successivi al termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e non può che decorrere, nel caso di cui al comma 721, dal primo giorno che segue il decorso del medesimo termine.
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