Il terzo pignorato

www.ancitel.it DOMANDA:

Questo ente ha affidato un incarico ad un professionista. E' pervenuto dal tribunale un atto di pignoramento presso terzi per la somma dovuta dall'ente al professionista. Il pignoramento è eseguito da un impresa artigiana creditrice del professionista. Il professionista non ha ancora emesso fattura ma il credito è sussistente ed in tal senso l'ente ha reso la relativa dichiarazione. Come comportarsi nella corretta esecuzione anche sul piano fiscale del pagamento al terzo? E' necessario richiedere fattura al professionista ed operagli la relativa ritenuta d'acconto erogando il netto al terzo? E' invece corretto erogare l'intera somma dovuta al terzo (in tal caso è necessario operare delle ritenute)? Nell'atto di pignoramento si cita genericamente l'intero credito.

RISPOSTA:

Il professionista pignorato (debitore), creditore dell’ente (terzo esecutato), deve emettere fattura in quanto, con il pagamento al creditore pignoratizio, si estingue il credito che il primo ha nei confronti del secondo. Il pagamento è, per le prestazioni di servizi, il momento in cui sorge l’obbligo di emissione della fattura (artt. 6 e 21 del DPR 633/72). Come noto, inoltre, nei confronti del Comune è obbligatoria l’emissione di fattura elettronica ex art. 1, c. 209, L. 244/07, norma che prevede detta obbligatorietà ai fini anche del pagamento. Si sottolinea che il debito esigibile è l’imponibile IVA poiché, per effetto dell’obbligo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72, l’IVA non è più parte del credito che, per rivalsa ex art. 18 del DPR 633/72, spetta al professionista pignorato (cfr. Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 15/15. Riguardo alla ritenuta IRPEF, si riporta preliminarmente il passaggio della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2011 (parag. 1.4): “…in caso di pignoramenti presso terzi, coesistono e rilevano due distinti rapporti obbligatori: quello fra il debitore e il creditore pignoratizio, che sfocia nella procedura esecutiva, e quello fra il debitore e il terzo erogatore, a sua volta debitore del primo, che giustifica l'esecuzione presso il terzo medesimo. I crediti oggetto di pignoramento, infatti, sono quelli che il debitore vanta nei confronti del terzo esecutato e che quest'ultimo estingue effettuando il pagamento, anziché nelle mani del proprio creditore (il debitore nel meccanismo del pignoramento), in quelle di un terzo soggetto (il creditore pignoratizio), con effetti liberatori nei confronti del primo (il debitore)”. La menzionata circolare è stata emanata per fornire istruzioni riguardo all’applicazione della ritenuta IRPEF del 20% nei confronti del creditore pignoratizio ex art. 21, c. 15, della L. 449/97 attuato dal Provvedimento A.E. del 03.03.2010. Detto ciò va osservato che nel caso di specie la ritenuta non va effettuata nei confronti del creditore pignoratizio in quanto trattasi di credito vantato per attività d’impresa i cui corrispettivi non sono soggetti a ritenuta. E’ invece assoggettato a ritenuta il professionista pignorato. Poiché risulta nell’atto di pignoramento genericamente l’intero credito, al creditore spetta la somma corrispondente, ragion per cui non si pongono problemi se il credito vantato dal professionista nei confronti del Comune è capiente anche al netto della ritenuta che il compenso deve subire. Se, viceversa, non c’è capienza, secondo le istruzioni fornite dalla predetta circolare n. 8, il professionista, in quanto debitore (sostituito) è obbligato a fornire al terzo erogatore (sostituto) le somme necessarie al versamento, fermo restando che il sostituto dovrà comunque versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento. 

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