Nessuna ritenuta per lavoro occasionale
Con Risoluzione 11 luglio 2013, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla semplificazione degli adempimenti tributari per i soggetti che svolgono lavoro autonomo occasionale.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
_ non si deve applicare la ritenuta d'acconto (art. 25, D.P.R. n. 600/1973) sui compensi da lavoro autonomo occasionale, quando questi sono pari alle spese sostenute per lo svolgimento della stessa attività occasionale;
_ conseguentemente a quanto specificato al punto precedente, il percipiente "non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi".
Il testo della risoluzione e una nota di commento sono disponibili nella newsletter giornaliera di stamane.