Deroghe al patto di stabilità
La Corte dei Conti per il Piemonte, con Deliberazione 231 del 7 giugno 2013, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta dal Comune di Cuneo in ordine al patto di stabilità interno.
La Corte chiarisce che non possono ritenersi consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dagli artt. 30, 31 e 32 della L. 12 novembre 2011 n. 183 - legge di stabilità per il 2012 - come modificati dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228 – legge di stabilità per il 2013 - disciplinanti il patto di stabilità interno per gli anni 2012, 2013 e successivi, atteso che ogni esclusione richiede una specifica previsione che si fondi sul reperimento delle adeguate risorse compensative a tutela degli equilibri di finanza pubblica (fattispecie relativa alle opere dirette ad attuare la riduzione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, mediante soppressione e accorpamento ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2012 n. 155).
Nella Deliberazione si legge che "I commi da 7 a 15 dell'art. 31 dispongono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente (risorse e spese connesse con la dichiarazione di stato d’emergenza, risorse e spese connesse con la dichiarazione di grande evento, spese finanziate dall’Unione Europea, risorse e spese connesse al Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’articolo 50 D.L. n. 78/2010, spese relative alla gestione e manutenzione dei beni trasferiti dallo Stato in attuazione del federalismo demaniale, ecc.).
Il successivo comma 17 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste espressamente dalla legge citata.
Pertanto, come recentemente evidenziato da questa Sezione (cfr. par. n. 182/2013) e puntualizzato anche dalla circolare ministeriale da ultimo citata, non possono ritenersi consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle ricordate disposizioni di legge, atteso che ogni esclusione richiede una specifica previsione che si fondi sul reperimento delle adeguate risorse compensative a tutela degli equilibri di finanza pubblica.
Tali principi, derivanti da fondamentali esigenze di finanza pubblica, a parere della Sezione, valgono anche per le spese in esame, ancorché rese necessarie in esecuzione di specifiche disposizioni di legge. La stringente normativa sul patto di stabilità interno, che costituisce attuazione di obblighi imposti dall’Unione europea, invero, è stata, da ultimo, modificata e, per il resto, mantenuta dalla legge di stabilità per il 2013, successiva a tali disposizioni.
Essa ha previsto un sistema chiuso di deroghe, che sostituisce quello precedente, nel quale non è dato rinvenire la fattispecie all’esame. Nè questa può ricadervi in via di interpretazione estensiva, da un lato, per il carattere evidentemente tassativo delle deroghe, dall’altro, in quanto le esclusioni, potendo incidere sulla determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, non possono che esser stabilite o autorizzate dallo stesso legislatore".