Cumulo permesso breve e recupero straordinario
Un ente chiede all’ARAN se un dipendente con orario giornaliero dalle 7,30 alle ore 13,30 possa assentarsi per recupero straordinario nella fascia oraria dalle 7,30 alle 9,30 e nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle 12,30 con permesso breve, recuperandolo in giornata dalle ore 12,30 alle ore 16,30
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