Riduzione delle sanzioni per il patto di stabilità 2015

Patto di Stabilità Interno 2015 – Comuni. Comunicazione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, ai fini della riduzione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell’anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015 (RGS – 22 agosto 2016)

E' disponibile sul sistema web previsto per il patto di stabilità interno, all’indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/, il modello per effettuare la comunicazione ai fini della riduzione della sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (G.U. Serie generale n. 194 del 20/8/2016).

L’importo della predetta riduzione è commisurato ai pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenuti nel corso dell’anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno 2015. Le comunicazioni dovranno pervenire, da parte dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, esclusivamente mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre la data del 20 settembre 2016. Sulla base delle predette comunicazioni, firmate digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, saranno individuati gli importi delle riduzioni da applicare ai sensi della richiamata disposizione, fino a concorrenza dell’importo della sanzione stessa.

Si ricorda che gli importi devono essere inseriti in EURO.

Eventuali quesiti di natura amministrativa possono essere inviati all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., mentre eventuali quesiti di natura informatica possono essere inviati all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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