Mancata esecuzione sentenza

La mancata esecuzione di una sentenza di condanna della Corte dei conti è fonte di responsabilità per il Sindaco. Così la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Calabria, con la sentenza n. 206 del 5 giugno 2013.
 
La mancata acquisizione di un’entrata in base ad un titolo certo, valido ed efficace quale certamente è una sentenza di condanna passata in giudicato, costituisce una diminuzione patrimoniale ingiustificata senza che nessuna utilità ne sia derivata al comune creditore.
 
La responsabilità, sotto il profilo soggettivo, deve essere ascritta al sindaco in carica nel momento in cui è stata notificata la sentenza di condanna in formula esecutiva e sul quale pertanto incombeva l’obbligo di curarne l’esecuzione adottando tutte le misure organizzative del caso sia in virtù del potere – dovere conferitogli dall’articolo 36 della legge n. 142/1990 di sovrintendere “al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti”, sia nella qualità di destinatario della nota della Procura regionale alla sentenza spedita in forma esecutiva.

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