Tasso interesse somme iscritte a ruolo

Da maggio 2013 la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo viene fissata al 5,2233% per cento in ragione annuale.

Così dispone il provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 4 marzo scorso, in attuazione dell’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della norma innanzi indicata, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale.

La Banca d’Italia, con nota dell’8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2012.

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