Calcolo soglia comunitaria per il PNRR

Quesito: In caso di determina a contrarre da approvare e bando da pubblicare dopo il 1/7/2023, relativo a forniture, servizi o lavori finanziati da fondi PNRR, si chiede se il riferimento normativo da utilizzare relativo alle soglie sia l’art. 35, D.Lgs. 50/2016 oppure l’ art. 14, D.Lgs. 36/2023

Risposta aggiornata: I metodi di calcolo dell’importo stimato dell’appalto al fine di individuare la disciplina applicabile (sopra o sottosoglia) di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati riprodotti testualmente nell’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023. Visto che la determina a contrarre è successiva al 1 luglio 2023, data in cui è divenuto efficace il D.Lgs. 36/2023 può essere corretto fare riferimento all’art. 14 del predetto decreto legislativo. In merito all’applicabilità del D.Lgs. 50/2016 agli appalti PNRR/PNC, la disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D.Lgs. 36/2023 e la circolare ministeriale del 12 luglio 2023 citata nel quesito devono essere interpretate in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.L. 77/2021, inserita dall’art. 24 ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (articolo inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103). In base a tale disposizione di nuova introduzione, riferibile alle procedure di affidamento indicate al comma 1 del citato art. 48 D.L. 77/2021, afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, trova applicazione l’art. 226, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ai cui sensi “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”. Ne segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023 si applica il vigente Codice dei contratti. Per quanto attiene agli importi delle soglie di rilevanza europea delle procedure e della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi gli interventi finanziati con fondi PNRR, è necessario fare riferimento alle soglie vigenti alla data di avvio della procedura, vale a dire alla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito (art. 14, comma 7, D.Lgs. 36/2023 che riproduce quanto già previsto dall’art. 35, comma 7, D.Lgs. 50/2016), che sono aggiornate automaticamente ogni due anni, mediante un meccanismo di delegificazione, con regolamenti delegati della Commissione europea. (Parere MIT n. 2199/2023)

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