Il danno emergente

dal sito www.ancitel.it

DOMANDA:
Questo Ente deve procedere all'erogazione a favore di due soggetti, persone fisiche non titolari di azienda, di un importo riconosciuto loro a titolo di indennizzo per il solo danno emergente come disposto dall' art. 21 quinquies della L. 241/1990. Con Decreto di Esproprio del 18.12.2007 tali soggetti sono stati privati dell'utilizzo di un terreno di loro proprietà, ma, in seguito alla modifica dello strumento urbanistico, in data odierna, questo Ente intende avvalersi del diritto alla retrocessione a fronte della mancata realizzazione dell' opera e restituisce il terreno ai proprietari e versa loro questo importo a titolo di indennizzo. Vorremmo avere chiarimenti in merito all' assoggettamento irpef di questa somma, cioè se dobbiamo applicare la ritenuta di acconto del 20% oppure saranno i due soggetti a dover dichiarare l' importo in dichiarazione dei redditi.


RISPOSTA:
La ritenuta del 20% ex art. 11 della L. 413/91, oltre che per le indennità di esproprio o derivanti da cessioni bonarie, deve essere effettuata nei casi di “ somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime”. Nel caso di specie si è in presenza non di un’occupazione divenuta illegittima ma di un’occupazione abbandonata per il venir meno dell’interesse pubblico di cui è portatrice l’amministrazione locale. Pertanto, detta indennità non deve essere assoggettata al prelievo alla fonte del 20%. Va sottolineato, peraltro, che gli indennizzi da danno emergente, categoria alla quale appartiene quello di specie, non sono tassabili IRPEF, diversamente da quelli derivanti da danno per lucro cessante (art. 6, c. 2, DPR 917/86).

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