Parere Aran in caso costituzione del fondo

Con parere del 28/10/2013 RAL_1570_Orientamenti Applicativi, l’ARAN affronta il problema relativo all’erogazione di alcune indennità in caso di mancata costituzione del fondo:

Risposta:

In generale, si deve evidenziare che la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori.

Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni  e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.

Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e  contrattuali, non potrà in nessun modo procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.

Se per l’anno 2012 era stato stipulato un contratto integrativo concernente, tra gli altri, anche i vari istituti del trattamento economico accessorio da Voi richiamati, allora potrebbe porsi un eventuale prorogatio dello stesso.

In materia, si ritiene però opportuno precisa quanto segue.

Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, sulla base della sola disciplina negoziale, l’ARAN ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell’art.5, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Tuttavia, è stato evidenziato anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l’entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.).

Perplessità, invece, si nutrivano sull’estensione di tale regola anche ad altri istituti del trattamento economico accessorio che richiedono comunque una valutazione discrezionale, sia in ordine alla determinazione delle quantità e delle modalità di erogazione sia in ordine alla distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra gli stessi (produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori; indennità di rischio, ecc.).

A tal fine, si deve tenere conto anche dell’art.4, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, secondo il quale: “Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”.

In presenza di tale vincolo, spettando al contratto integrativo di definire ogni anno la entità delle risorse da destinare alle diverse finalità, una difficoltà avrebbe potuto essere rappresentata dalla circostanza che, pur essendo  le regole dei  precedenti contratti integrativi ancora valide (se non invalidate da leggi o ccnl successivi), le risorse disponibili avrebbero potuto complessivamente diminuire, in quanto le quote dei finanziamenti dei diversi istituti, come detto, non potevano essere decise unilateralmente dall’ente.

Inoltre, ove il precedente contratto integrativo fosse stato, transitoriamente ed integralmente, applicato sulla base del principio della ultroattività, le scelte di questo in ordine ai vari istituti, impegnando le precedenti risorse anche per il nuovo periodo temporale di riferimento (ed in attesa del nuovo contratto integrativo), avrebbero finito per tradursi in un inevitabile vincolo in ordine ai contenuti di quello nuovo in fase di negoziazione (riguardante il medesimo periodo temporale), in grado di limitarne la capacità innovativa.

Neppure avrebbero potuto, tuttavia, trovare applicazione le clausole del precedente CCDI, afferenti a specifici istituti economici, anche in presenza delle necessarie risorse, qualora queste fossero state difformi dalle regole del nuovo CCNL , nel frattempo, eventualmente, intervenuto. Si sarebbe trattato, infatti, di clausole nulle per contrasto con le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali, stante il preciso vincolo dell’art.40, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, che richiede un forte vincolo di coerenza tra CCNL e CCDI.

Utili indicazioni in materia, sono derivate anche dalla sentenza del Tribunale di Cagliari del 16.10.2006.

In particolare, secondo il Tribunale, l’ente nel caso concreto “ha utilizzato parte delle risorse variabili per liquidare indennità … di turno, festivo, reperibilità e rischio …” e che “detti istituti, previsti dalla disciplina del CCDI del 2003 e nei confronti dei quali mai era intervenuta prima del 2006 alcun atto di disdetta da parte dei sindacati, sono stati applicati dall’ente in regime di prorogatio sul presupposto che per gli anni successivi non era stato stipulato alcun contratto decentrato e che il nuovo CCNL …. stabiliva in quale misura gli stessi dovevano essere retribuiti.”

Viene sottolineato, poi che “diversamente il Comune ha agito con riguardo alla produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori,  ….. reputando di non poter procedere alla loro liquidazione fin quando non fosse stato raggiunto tra la parte sindacale e la parte pubblica l’accordo integrativo sulla distribuzione delle risorse presenti nelle casse dell’ente”.

Occorre, infine, considerare anche che, in materia, sono intervenute le previsioni dell’art.40, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001, introdotte dall’art.54 del D.Lgs.n.150/2009, che hanno riconosciuto al datore di lavoro pubblico significativi margini di possibile determinazione unilaterale nelle materie per le quali non si è pervenuto alla sottoscrizione del contratto integrativo.

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