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Violazione non definitivamente accertata in ambito fiscale

nondefinitivaLa violazione non definitivamente accertata in ambito fiscale, nella sentenza del Tar.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Cons. Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui, e può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danno erariale per lavori di somma urgenza

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Lavori affidati in somma urgenza, ma in assenza del contratto e con tempistica non compatibile, così la Corte dei Conti.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per gli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'incostituzionalità di una parte del regionalismo differenziato

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La Corte costituzionale, con una pronuncia del 14 novembre, ha ritenuto illegittime alcune norme della legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (Legge 26 giugno 2024, n. 86).

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nella voce di menù: Gestione dell'ente-Diritto Amministrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Linee guida sul pantouflage

pantouflage

In tema di pantouflage, emanate da Anac le Linee Guida. Potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I comuni approvano le tariffe in ritardo

Il numero dei Comuni inadempienti è aumentato rispetto allo scorso anno. Si tratta delle amministrazioni che non hanno inviato entro i termini le delibere tributarie al Mef oppure le hanno approvate oltre i termini. Fino ad oggi ci sono 157 Comuni con delibere Tari pubblicate tardivamente ed altri 31 che le hanno approvate oltre il tempo massimo. Per quanto riguarda l’Imu, ci sono 112 Comuni con delibere pubblicate in ritardo e 288 Comuni con una delibera oltre i termini. Nel caso dell’Imu, molte delibere confermano le aliquote del 2023, cosicché il ritardo del Comune non produce effetti negativi. L’inefficacia della delibera 2024 comporta l’applicazione delle aliquote 2023. Ben diversa è la situazione per la Tari. La normativa prevede l’invio delle delibere Imu e Tari entro il termine del 14 ottobre e la loro efficacia è subordinata alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre.  L’approvazione delle tariffe Tari oltre il termine, come la mancata pubblicazione, implica conseguenze pesanti per i funzionari comunali, perché l’inefficacia della delibera determina una situazione tale che che il Comune non può garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti con le tariffe. Quindi deve colmare la differenza con risorse proprie, e questo potrebbe configurare danno erariale.

Lo scorso anno i Comuni sono stati salvati da una sanatoria per gli invii effettuati entro il 30 novembre 2023. L’Anci ha proposto una sanatoria anche per quest’anno con un emendamento che dispone la sanatoria per gli invii effettuati entro il 30 novembre 2024. La sanatoria rappresenterebbe, dunque, un rimedio opportuno.

L'utilizzo della graduatoria

Quando si può non utilizzare una graduatoria

 

Siamo a fine anno. Sappiamo bene che alcune procedure concorsuali rischiano di non chiudersi con la graduatoria entro l’esercizio. Tra l’altro, quest’anno, c’è pure la novità del turn-over che dal 2025 torna in gran parte degli enti locali (quelli con più di venti dipendenti a tempo indeterminato).

Nell’attesa di capire se saranno fatte salve le assunzioni già avviate (così come era successo con il DM 17/03/2020), vi segnalo quanto affermato, tra le altre cose, dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 4 novembre 2024, n. 28319:

Risulta legittima la decisione di non procedere all’assunzione (del vincitore già in graduatoria) quando la clausola del bando di concorso non sia meramente potestativa ma, bensì, condizionata, alla permanenza del quadro normativo (ivi comprese le norme di finanza pubblica e/o la sussistenza della copertura finanziaria) e/o all’emergere di nuove esigenze organizzative, subordinando, pertanto, il venir meno dell’efficacia del provvedimento originario ad un successivo e concreto apprezzamento dell’attualità dell’interesse pubblico alla stregua degli indicati parametri.

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