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Impugnazione di atto endoprocedimentale

Il TAR Milano ricorda che l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile e va censurato solo unitamente all’atto conclusivo del procedimento, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario dell'atto e sul quale si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. Così posta la regola generale secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, la possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.

 

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1129 del 17 aprile 2024

Incompatibilità direttore generale

    HomeAnticorruzioneRichiesta di parere da parte del RPCT della società OMISSIS avente ad oggetto “Selezione Direttore Generale (…) – cause di incompatibilità e di inconferibilità – d.lgs. 201/2022 e d.lgs. 39/2013” Atto del Presidente ANAC del 16 aprile 2024 – fasc.1534.2024


Atto del Presidente ANAC  del 16 aprile 2024 – fasc.1534.2024

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – concernente eventuali ipotesi di incompatibilità/inconferibilità ai sensi del d.lgs. 201/2022 e del d.lgs. 39/2013 nei confronti di un dirigente del Comune di OMISSIS che ha presentato domanda per la partecipazione alla procedura di selezione indetta da OMISSIS per l’assunzione della figura professionale di Direttore Generale – si rappresenta quanto segue.

L’art. 6 d.lgs. 201/2022 stabilisce l’esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali. La citata disposizione, in attuazione del principio di separazione tra regolazione e gestione, vieta, al comma 2, agli enti di governo dell’ambito e alle autorità di regolazione di partecipare, direttamente o indirettamente, a soggetti incaricati della gestione del servizio. Al comma 3 prevede che le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell’ente locale ed i loro dirigenti e dipendenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento.

Il comma 4, invece, stabilisce che “Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio: a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; c) ai consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio”.

Risulta, dunque, evidente che la disposizione sopra esaminata non pone problemi rispetto all’ammissibilità della domanda di partecipazione da parte del dirigente del Comune di OMISSIS all’avviso pubblico per Direttore Generale di OMISSIS. Con riferimento alla citata norma, che potrebbe venire in rilievo nel caso di specie, le eventuali verifiche saranno piuttosto messe in atto laddove il soggetto interessato risultasse vincitore della selezione e al momento del conferimento dell’incarico.

Per completezza, si rammenta che ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 201/2022, ove il soggetto risultasse vincitore della selezione e gli fosse conferito l’incarico, lo stesso dovrà presentare le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Preme rappresentare che in ogni caso anche il d.lgs. 39/2013 mai preclude ad un soggetto di partecipare ad una selezione pubblica per un incarico dirigenziale. Piuttosto, stabilisce, in caso di inconferibilità che l’incarico potrà essere conferito solo al termine del periodo di raffreddamento previsto dalle varie norme. Nel caso di incompatibilità tra gli incarichi, prevede che il soggetto interessato scelga, entro un termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza dell’incarico e l’assunzione del nuovo incarico (art. 1, comma 2, lett. h, d.lgs. n. 39/2013; cfr. Delibera n. 1007 del 23.10.2019).

Ciò posto occorre adesso verificare la sussistenza nel caso prospettato – concernente il conferimento ad un dirigente del Comune di OMISSIS dell’incarico di Direttore Generale della società OMISSIS, società in house del medesimo Comune di OMISSIS – di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Orbene, si rappresenta che l’unica ipotesi di incompatibilità che astrattamente potrebbe venire in rilievo è quella prevista dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 rubricato “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” che prevede quanto segue: “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”.

Tuttavia, dirimente nel caso di specie è la qualificazione dell’incarico di Direttore Generale della società OMISSIS. Invero, la citata disposizione prevede la causa di incompatibilità in caso di assunzione di “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del citato decreto, per tali incarichi si intendono “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”. La norma richiamata, quindi, non ricomprende l’incarico di Direttore Generale di cui si discute che invece è sussumibile negli incarichi amministrativi di vertice ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. i).

Per completezza, si precisa che neppure potrebbe trovare applicazione nel caso di specie il divieto di pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001. Invero, l’Autorità si è più volte pronunciata (cfr. delibera n. 766 del 5 settembre 2018 e delibera n. 1090 del 16 dicembre 2021), ritenendo che «in simili circostanze non possono configurarsi gli elementi costitutivi della fattispecie dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n.165/2001, in quanto l’attribuzione dell’incarico di destinazione nell’ambito di una società controllata avviene nell’interesse della stessa amministrazione controllante e ciò determina la carenza di uno degli elementi essenziali della fattispecie preclusiva sopra descritta, ovvero il dualismo di interessi pubblici/privati ed il conseguente rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri rispetto a finalità privatistiche».

 Il passaggio, quindi, tra amministrazione controllante ed ente di diritto privato controllato non comporterebbe il rischio che il dipendente pubblico, durante lo svolgimento dell’incarico presso la prima, venga distolto dal perseguimento dell’interesse pubblico in vista del futuro incarico presso l’ente privato controllato, non potendosi identificare un interesse di natura privatistica contrapposto a detto interesse pubblico proprio in considerazione del rapporto di controllo tra gli enti che conferiscono gli incarichi in questione.

Pertanto, rammentando la ratio sottesa al divieto imposto dall’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, nella fattispecie in esame, a fronte dell’insussistenza della contrapposizione interesse pubblico/privato nell’attività degli enti interessati e, quindi, del rischio che il primo possa essere strumentalizzato per finalità di natura privata, viene meno uno degli elementi costitutivi della fattispecie vietata.  

Artificioso frazionamento in otto lotti di un’unica prestazione.

Artificioso frazionamento in otto lotti di un’unica prestazione. 

Quando una stazione appaltante fraziona un’unica prestazione in otto distinti affidamenti, tutti della stessa data, viene attuato un artificioso frazionamento, non ammesso dalla legge. Se non viene data a questa decisione alcuna motivazione o fornito alcun chiarimento, né su base oggettiva né temporale, s’incorre in violazione del Codice degli Appalti. E’ quanto ha ribadito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con atto del Presidente del 20 marzo 2024 a conclusione di una vigilanza nei confronti del Comune di Nardò, in provincia di Lecce.

L'istruttoria

 

“L’operato della stazione appaltante – scrive Anac - non si è conformato al divieto del frazionamento artificioso, con conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare trasparenza, concorrenza e par condicio”.

Fondata si è rivelata, quindi - scrive sempre l’Autorità - la criticità rilevata dal segnalante di violazione del divieto di frazionamento artificioso, atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato “in assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria ...”.

“Trattandosi di un’unica prestazione (affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale), difettavano i presupposti per l'affidamento diretto, in ragione del fatto che il complessivo importo, pari ad euro 161.405 relativo al valore degli otto affidamenti aggregati, ne superava la soglia prevista dalla legge, rientrando invece nella soglia prevista per la procedura negoziata senza bando”, motiva Anac.

“Pertanto, la stazione appaltante, al fine di modificare la soglia di applicazione della disciplina di affidamento e procedere con un affidamento diretto, ha posto in essere un frazionamento artificioso dell’appalto in questione, in assenza del quale sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura negoziata senza bando. Quest’ultima sarebbe dovuta avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti.

Conclusioni

 

Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito istituzionale e dare avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.

La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con la normativa applicabile ratione temporis, in quanto si è proceduto ad aggiudicare i contratti con procedura meno competitiva di quella prevista per i contratti di importo superiore.

In tal modo, omettendo di pubblicare un avviso per la manifestazione di interesse per l’acquisizione di cinque preventivi richiesti dalla norma, la stazione appaltante ha ristretto la concorrenza tra gli operatori economici.

A fronte dell’assenza di spiegazioni, l’unica ragione oggettiva rinvenibile nella scelta dell’amministrazione sembra essere, per l’appunto, il contenimento del valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto”.

 

Le progressioni verticali in deroga

Le progressioni verticali in deroga, il nuovo parere Aran e il costo da scaricare

Ritorno sulla questione delle progressioni verticali in deroga dopo un recentissimo parere dell’Aran (CFL 254) che ci permette di tirare ulteriormente le fila.

Come sapete, con il CCNL 16.11.2022, viene prevista la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025, le progressioni tra le Aree di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.
Tali progressioni sono finanziate ANCHE dalle risorse determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 612 della legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali. Per l’ARAN (CFL254) l’espressione “monte salari” utilizzata dal CCNL, si riferisce al complesso delle retribuzioni “lordo dipendente” e, quindi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Pertanto, l’applicazione dello 0,55% al monte salari (che rappresenta il plafond massimo da destinare alle progressioni verticali in deroga) determina, come risultato, una quantità di risorse “al netto degli oneri riflessi”.

Tale budget, ricordo, è UNICO, il che vuol dire che non si rigenera ogni anno, ma si consuma ogni volta che si effettua un passaggio verticale con la norma in deroga.

Un fraintendimento frequente è quello per cui le progressioni verticali in deroga previste dal CCNL si potrebbero finanziare SOLO con quel budget. Tutto ciò NON è vero. La norma, infatti, afferma chiaramente “ANCHE”, lasciando agli enti la possibilità di utilizzare, a quei fini, gli ordinari spazi assunzionali. In questo caso, occorrerà garantire l’accesso dall’esterno, basandosi sul noto principio del 50% delle assunzioni previste da effettuare mediante concorso o scorrimento di graduatoria concorsuale.

gianlucabertagna.it

Validità biennale delle graduatorie

Sul termine di validità delle graduatorie concorsuali approvate dagli enti locali

 

Alcuni recenti pronunciamenti della giurisprudenza contabile (deliberazione n. 9/2024/PAR della Sezione regionale di controllo toscana e deliberazione n. 27/2024/PAR della Sezione regionale di controllo molisana) hanno riportato a galla il dibattito (mai del tutto sopito) sull’interpretazione delle disposizioni concernenti la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi dagli enti locali.

 

Il dubbio, come noto, nasce in conseguenza della presunta antinomia tra il novellato articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e l’articolo 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000. Invero, mentre la prima delle due citate disposizioni di legge (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 149, della Legge finanziaria del 27 dicembre 2019, n. 160), prevede che «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione», la seconda dispone invece che «Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».

 

Sul tema è intervenuto da ultimo il TAR partenopeo con la sentenza n. 1792 del 18 marzo 2024, il quale ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania con Deliberazione 16/2023/PAR, secondo cui, “Ferma restando l’inammissibilità oggettiva della richiesta di parere, al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali”.

 

A giudizio del TAR campano, pertanto, non ci sono spazi per ritenere ancora applicabile la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

neopa.it

I controlli sulla regolarità fiscale

regolaritfisca

Per la regolarità fiscale non basta l’accertamento del cassetto fiscale e del certificato dell’Agenzia Entrate, così la sentenza del Consiglio di Stato.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, con prefazione del Cons. Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui, e può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Codice dei contratti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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