Il rapporto di lavoro privatizzato
L’art. 63 del d.lgs. 165/2001 statuisce che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario mentre restano assegnate in via residuale alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, sia la controversia avente a oggetto il diritto alla stabilizzazione, che la controversia avente ad oggetto la mobilità esterna con trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi”, trattandosi, sostanzialmente, di cessione di contratto e, quindi, di una mera modificazione soggettiva della rapporto di lavoro già in atto (non determinandosi la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione).
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