Fondo della dirigenza e indennità di vigilanza


Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza può essere integrato stabilmente della quota corrispondente all’indennità di vigilanza del Dirigente del Settore Polizia Locale a cui sono state riconosciute le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stra-dale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n. 65/1986?

    Id: 39260

Nel merito del quesito formulato, giova ricordare quanto era già stato affermato con il RAL 1651:

“a)    anche il personale dirigente dell’area della vigilanza ha diritto a percepire l’indennità prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n.65/1986, ma secondo diverse modalità, connesse ad un diverso percorso reso necessario dalla particolare struttura della retribuzione del dirigente incentrata, per ciò che attiene al trattamento economico accessorio, in modo assorbente sulle due voci della retribuzione di posizione e di risultato;

    b) infatti, sulla base dell’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell’art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall’art.5 della legge n.65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.
    c) il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.4.1996, stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l’indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/1986.
    d) conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall’amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione;
    e) a tal fine si deve precisare che l’importo dell’indennità di cui alla legge n.65/1986, che, come detto, è confluito nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a differenza di quanto avvenuto per il personale non dirigente, non ha subito variazioni in aumento;
    f) in tal senso si sono pronunciate espressamente le parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL del 22.2.2006;
    g) pertanto, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, dato che la materia non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa;
    h) dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l’attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l’ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell’indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996.”

Alla luce di quanto sopra ricostruito e tenuto conto dei contenuti della Dichiarazione Congiunta n. 6, inserita a margine del CCNL dell’area II RAL del 22.2.2006, ai sensi della quale “Le parti congiuntamente prendono atto che l'art. 37, comma 1, lettera d), del CCNL del 10.4.1996 aveva previsto che le risorse dell'art. 45, comma 8, del DPR 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche quelle previste dall’art.5 della legge 7 marzo 1986, n.65, confluissero nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato; conseguentemente, nell’articolazione e nella graduazione della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale dell’area della vigilanza, gli enti valorizzano in modo specifico le particolari responsabilità e funzioni di cui alla citata legge n.65/1986, così come previsto dall'art. 37 del citato CCNL del 10.4.1996”, si evince che le risorse dell'art. 45, comma 8, del DPR 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali rientrano anche quelle previste dall’art.5 della legge 7 marzo 1986, n.65, dovevano essere già confluite nel Fondo retribuzione di posizione e risultato della Dirigenza, e come tali consolidate.

Ragione per cui, come riportato nell’orientamento su citato, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, fermo restando che l’importo corrispondente a tale indennità, allora assorbito nel Fondo, non può comparire come voce a sé stante nel valore della retribuzione di posizione e tanto meno può essere oggetto di rivalutazioni monetarie, in quanto, tra l’altro, l’aggiornamento di tale voce riguarda solo il personale del comparto.

FONTE: ARAN

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