Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
(approvato dall'Assemblea Generale del 10 luglio 2025)
Art. 1
Costituzione
1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Sviluppo e Formazione PA – ASFEL - APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (di seguito Codice del Terzo Settore o CTS o Codice), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2
Sede
1. L’Associazione ha sede in Pompei (NA), alla Via Lepanto n. 95.
2. Con delibera del Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Articolo 3
Finalità
1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge, in favore di Associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e Associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.
2. L’Associazione svolge la sua attività prevista dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore ai seguenti codici ICNPO:
· 2300) Istruzione professionale e degli adulti
· 6100) Promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività
· 7100) Servizi di tutela e protezione dei diritti
· 7200) Servizi legali
· 12100) Altre attività non classificate altrove
3. L’Associazione svolte le seguenti attività, ai sensi dell’articolo 5 del CTS:
D) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
O) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.
4. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
5. L'Associazione è apolitica, apartitica e riconosce il ruolo dei Sindacati, per la tutela dei diritti e dei doveri della categoria.
6. L'Associazione ha, tra l’altro, le seguenti finalità:
a) curare gli interessi funzionali di tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione, in particolare dei responsabili/dirigenti finanziari, tributari, del personale e della contrattualistica pubblica;
b) promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza le figure giuridiche, le responsabilità e le attribuzioni degli operatori della Pubblica Amministrazione;
c) svolgere la propria azione verso gli organi dello Stato e la Pubblica Amministrazione in generale, collaborando con questi nella formazione di nuove forme legislative a tutela e valorizzazione di coloro che operano nella e con la Pubblica Amministrazione;
d) curare lo scambio di idee e proposte tra i vari Associati;
e) curare, a mezzo di appositi organi di stampa e mediante convegni e incontri, l'informazione tecnica per tutti gli Associati, incentivando la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri iscritti;
f) curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti, costituendo, tra l’altro, una piattaforma informatica che permetta e sviluppi l’interazione tra gli Associati;
g) collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando alle Istituzioni e agli organi di governo proposte e soluzioni alternative ai problemi tecnico-economici e finanziari che investono la Pubblica Amministrazione;
h) prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, seminiari, pubblicazioni di riviste del settore, giornali, riviste e newsletter, istituendo gruppi di studio;
i) promuovere riunioni per dibattere i problemi tecnico-giuridici della materia, promuovere convegni, seminari, dibattiti, conferenze, incontri di studi allo scopo di studiare e procurare la soluzione dei problemi e migliorare la professionalità degli Amministratori e Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;
j) effettuare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori delle Amministrazioni Pubbliche, anche con appositi fondi gestiti dai Ministeri dell'Interno, delle Finanze, da altri Ministeri, da Enti o dall'Unione Europea;
Articolo 4
Gli strumenti
1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può:
a) organizzare corsi di aggiornamento, seminari e di formazione professionale per gli Associati e per i cultori delle materie di interesse di coloro che operano nella e con la P.A., anche tramite utilizzo di fondi pubblici;
b) stipulare convenzioni e contratti con società di servizi, di fornitura di beni, di assicurazioni, con banche, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per tutti gli Associati e per i loro familiari;
c) stipulare convenzioni e contratti con enti della Pubblica Amministrazione, Associazioni e Fondazioni per il raggiungimento dei fini Associativi;
d) stipulare convenzioni e contratti con società, individuate con procedura che garantisca la concorrenza, per fornire strumenti e servizi necessari al perseguimento dei fini sociali;
e) organizzare manifestazioni, incontri, convegni con la partecipazione delle Istituzioni e degli organi di governo per il raggiungimento delle finalità Associative;
f) attivare tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, nel rispetto delle normative di legge, locali, nazionali e comunitarie, anche successive alla costituzione dell’Associazione.
2. L’Associazione non può partecipare a società di capitale, neanche per il perseguimento di finalità istituzionali, e non può svolgere attività diverse da quelle consentite.
Articolo 5
Personalità Giuridica
1. L'Associazione richiederà la personalità giuridica e non persegue fini di lucro né svolge attività commerciali o di impresa e, pertanto, non è soggetta all'imposta sulle persone giuridiche, a termini del combinato disposto degli artt. 2 e 20 del d.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973.
2. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell’ente, in favore di amministratori o Associati, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L’Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 6
Associati/Volontari
1. Possono diventare Associati tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
2. Possono essere ammessi come Associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle persone fisiche associate.
3. Possono far parte dell’Associazione anche Pubbliche Amministrazioni, loro consorzi e associazioni.
4. Possono essere Associati, inoltre, anche gli stessi soggetti di cui al primo comma, collocati in quiescenza o che abbiano svolto le attività di cui sopra per almeno 3 anni.
5. Possono far parte dell’Associazione anche gli enti pubblici, Comuni, Province, Consorzi, Unioni di Comuni, Società pubbliche o a partecipazione, anche minoritaria pubblica, Aziende speciali, Istituzioni, Università e società che operano nel campo degli enti locali.
6. Le Associazioni e le Fondazioni già esistenti o successivamente costituite che abbiano finalità coincidenti, anche in parte, con quelle dell’ASFEL possono far parte dell’Associazione.
7. I Revisori Legali, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Avvocati possono far parte dell’Associazione, se ciò non è in contrasto con le disposizioni dei propri Albi.
8. L’Associato si impegna a effettuare il pagamento della quota iniziale e delle successive quote annuali, fissate dagli Organi dell’Associazione. L’Associato può, entro il 30 novembre di ogni anno, chiedere di non far più parte dell’Associazione, a partire dall’anno successivo e pertanto non avrà più diritti e doveri nei confronti della stessa.
9. Il mantenimento della qualifica di Associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Direttivo. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttivo, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
10. La qualità di Associato si perde per dimissioni, morte o morosità per oltre un anno, salvo recupero delle somme dovute.
11.Sono volontari gli Associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
12.L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
13.Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
14.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
15.Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
16.Gli Associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del CTS, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari sono iscritti in un apposito registro.
Articolo 7
Diritti e doveri degli Associati
1. Gli Associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
2. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle manifestazioni, convegni e seminari organizzati dall’Associazione e se a pagamento, con una riduzione rispetto agli altri partecipanti.
3. Ogni Associato partecipa alla vita istituzionale dell’Associazione, contribuendo con le proprie attività al perseguimento dei fini Associativi, fissati nello Statuto e deliberati dagli Organi.
4. Ciascun Associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
5. L’Associato deve contribuire al versamento della quota annuale, che viene fissata dal Direttivo. In caso di morosità l’Associazione provvederà, con i mezzi ritenuti più idonei, al recupero di quanto dovuto. L’Associato deve tenere un comportamento che non sia in grado di arrecare danni, di immagine, materiali o altro, all’Associazione e ai suoi membri. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota Associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
6. Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
7. Coloro che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
8. Coloro che contravvengono ai doveri indicati nel presente Statuto sono esclusi, con provvedimento del Direttivo, dall’Associazione con effetto immediato. All’Associato è dato, comunque, diritto di presentare proprie controdeduzioni. Le esclusioni sono comunicate agli altri Associati in sede di Assemblea Annuale, senza comunicazioni on-line.
Articolo 8
Organi
1. Organi dell'Associazione sono:
a) Il Presidente dell'Associazione;
b) Il Direttivo;
c) L'Assemblea Generale;
d) Il Revisore e Probiviro.
2. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. Il Direttivo può, su proposta del Presidente, attribuire ai membri del Direttivo e al Revisore il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione all’attività Associativa. Al Presidente può essere attribuito un fondo annuale per le spese di rappresentanza, da rendicontare in maniera analitica al Direttivo e al Revisore.
Articolo 9
Presidente dell’Associazione
1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio Statuto. Rappresenta l’Associazione innanzi le Corti di giustizia tributaria, gli uffici tributari, le autorità amministrative e giudiziarie. In casi di assenza temporanea del Presidente, il Vice Presidente svolge i compiti propri del Presidente.
2. Il Presidente dura in carica tre anni, è nominato dall'Assemblea Generale, ed è sempre rieleggibile. Convoca, presiede e cura l'Assemblea Generale, il Direttivo, stabilendone gli ordini del giorno.
3. In particolare, tra l’altro, il Presidente:
a) assicura il corretto funzionamento dell’Associazione, vigilando anche sulla tenuta della contabilità, sulla conservazione dei documenti, non solo fiscali, sulla predisposizione del bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione;
b) conferisce, previa deliberazione del Direttivo, procure generali, incarichi di perizia e di arbitrato e di incarichi necessari per il perseguimento dei fini sociali;
c) assume, previa deliberazione del Direttivo, dipendenti, anche con contratti flessibili, stabilendo gli incarichi, le mansioni e le retribuzioni. Provvede, nei casi previsti dalla normativa, a sospenderli o licenziarli;
d) effettua operazioni bancarie e postali, quali, a titolo esemplificativo, apertura/chiusura conti correnti, prelevamenti/versamenti ecc.;
e) stipula le convenzioni e i contratti necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
f) svolge le funzioni di tesoriere dell’Associazione;
g) e in generale, gestisce e compie tutte le operazioni e le attività di gestione previste nello scopo sociale per il raggiungimento dello stesso.
4. L’elenco dei contratti e delle convenzioni stipulate, degli incarichi e delle assunzioni effettuate, dei giudizi in corso, è comunicato, almeno semestralmente, al Direttivo e al Revisore. Nel rispetto della normativa sulla privacy, tali elenchi sono pubblicati sul sito web dell’Associazione, nella sezione riservata agli Associati.
Articolo 10
Direttivo
1. Il Direttivo è composto da 4 membri eletti dall’Assemblea Generale, oltre al Presidente che lo presiede. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più membri, il Direttivo effettua la loro sostituzione temporanea, fino alla successiva Assemblea. Nella nomina l’Assemblea deve garantire la giusta rappresentatività, anche territoriale, degli Associati. L’Assemblea Generale può decidere, in sede di nomina, di articolare il Direttivo su base territoriale. Tra i componenti eletti, l’Assemblea elegge il Vice-Presidente.
2. Decide sulle direttive generali e gli indirizzi strategici dell’Associazione. Si riunisce almeno ogni 3 mesi e comunque ogni qualvolta sia convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 2 dei suoi componenti. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e della sede della convocazione, è effettuato per email almeno cinque giorni solari prima della data di convocazione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 2 giorni. L’Organo è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
3. Il Direttivo ha la gestione, sia ordinaria che straordinaria, dell’Associazione ed esercita tutti i compiti e le facoltà che non siano espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza degli assegnati al Direttivo, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza dei presenti e sono iscritte, con i relativi verbali, in un registro tenuto dal Presidente. L’Organo può richiedere, se ritiene, la partecipazione del Revisore.
5. Rientrano, tra l’altro, tra i compiti del Direttivo:
a) la predisposizione, in collaborazione con il Presidente, del bilancio di previsione annuale e del rendiconto annuale della gestione, che devono essere accompagnati da una relazione illustrativa del Presidente;
b) reperire fondi per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
c) fissare le quote Associative annuali;
d) tutto quanto previsto nello Statuto.
Articolo 11
Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale degli Associati è convocata dal Presidente, con email e con comunicazione sul sito internet dell’Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo in cui è convocata.
2. Può essere convocata in una sede diversa dalla sede dell’Associazione ed è convocata almeno una volta l’anno, può essere convocata anche online. Tra l’altro provvede:
a) all’approvazione del bilancio di previsione annuale, del rendiconto della gestione;
b) alla nomina del Presidente dell’Associazione, del Direttivo e del Revisore, a eccezione delle prime nomine che avverranno in sede di costituzione;
c) delega al Direttivo di alcune proprie funzioni.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, provvede a:
a) modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;
b) stabilire l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
c) nominare i liquidatori e stabilire i loro poteri;
d) deliberare su qualsiasi altro argomento previsto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.
4. All’Assemblea Generale hanno diritto di intervenire tutti gli Associati iscritti, che se impossibilitati a partecipare possono delegare, per iscritto, altri Associati. Ogni Associato non può ottenere più di cinque deleghe da parte di altri Associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritto dal Presidente. La convocazione, in seduta ordinaria, è valida se intervengono, in prima convocazione, la metà degli Associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In seduta straordinaria, l’Assemblea è valida quando sono rappresentati almeno il 30 per cento degli Associati.
Articolo 12
Revisore e Probiviro
1. Il Revisore è nominato dall’Assemblea Generale, eletto anche tra i non Associati, tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali o dei Dottori Commercialisti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Revisore effettua:
a) il controllo amministrativo contabile su tutti gli atti contabili della gestione;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo;
c) accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
d) esamina i bilanci, ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale;
e) formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni;
f) accerta periodicamente la consistenza di cassa.
3. Delle attività eseguite si fa indicazione in un proprio registro.
4. Il Revisore effettua, altresì, le funzioni dei probiviri, al fine di dirimere situazioni di controversie tra gli Associati e l’Associazione.
Articolo 13
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
1.Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. n. 117/2017. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio, verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
2.Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3.In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
4.In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a euro 60.000,00, il rendiconto per cassa potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.
5. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote Associative degli aderenti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del CTS, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
6.Il Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7.Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
8.Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
9.Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
10.È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.
11.L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli Associati;
b) registro dei volontari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Articolo 14
Istituzioni periferiche
1. In seno all'Associazione possono essere costituite sezioni regionali e sezioni provinciali. La disciplina delle sezioni avviene mediante protocollo aggiuntivo, approvato dal Direttivo, le cui norme non possono essere in contrasto con quelle del presente Statuto.
Articolo 15
Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1.L'Associazione ha una durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, appositamente convocata e che delibera con decisione presa da almeno due terzi 2/3 degli Associati. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità che l'Assemblea deciderà al momento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'adunanza per lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione deve rifarsi all'art. 21 del codice civile.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.
Articolo 16
Disposizioni finali e transitorie
1. L’Associazione è costituita, inizialmente, dagli Associati fondatori, indicati nell’Atto costitutivo, che provvedono ad eleggere il Presidente dell’Associazione, il quale, come indicato nel presente Statuto, dura in carica tre anni. Gli Associati fondatori nominano, altresì, il Direttivo, che dura in carica tre anni. La prima Assemblea Generale, da tenersi entro quattro mesi dalla costituzione, nominerà i restanti organi sociali.
2.Per quanto non previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.


