Incremento del fondo straordinario a zero
Fondo straordinario a zero? Si possono comunque aggiungere risorse
Pubblicato il 6 Settembre 2026 da Gianluca Bertagna
Dopo il CCNL del 23 febbraio 2026, tra le tante domande rimaste sul tavolo ce n’era anche una piuttosto concreta: cosa succede negli enti che hanno il fondo per il lavoro straordinario pari a zero?
La risposta è interessante perché chiarisce che lo zero, da questo punto di vista, non chiude affatto la partita.
Per gli enti senza dirigenza, l’articolo 20, comma 1, lettera b), del CCNL consente infatti di destinare ulteriori risorse finanziarie al lavoro straordinario, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 14 del CCNL 1° aprile 1999.
E questa possibilità può essere utilizzata anche quando il vecchio fondo non ha alcuna consistenza. Il punto vero, quindi, non è tanto “quanto c’era prima”, ma da dove arrivano oggi le nuove risorse.
Se l’ente decide di aumentare lo stanziamento per lo straordinario riducendo il Fondo risorse decentrate, è necessaria la contrattazione integrativa.
Se invece vengono utilizzate ulteriori disponibilità di bilancio, senza intaccare il Fondo, la contrattazione non è richiesta.
Resta naturalmente fermo il rispetto del limite al trattamento accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Insomma: anche gli enti con un fondo straordinario pari a zero possono utilizzare la nuova possibilità prevista dal CCNL. Lo zero storico non impedisce di finanziare nuove esigenze di lavoro straordinario.
FONTE: gianlucabertagna.it



