Informativa antimafia legittima

L’informativa antimafia legittima la cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 03/09/2026, n. 5073

La ricorrente contesta la cancellazione dall’Albo nazionale dei Gestori Ambientali. Secondo la ricorrente il presupposto per la cancellazione delle imprese dall’Albo Gestori Ambientali è esclusivamente l’emissione di una comunicazione antimafia interdittiva, mentre l’informativa antimafia interdittiva avrebbe solo effetti inibitori rispetto ad appalti pubblici di valore sopra le soglie comunitarie, così come disciplinato dall’art.91 del Codice antimafia

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 03/09/2026, n. 5073 respinge il ricorso:

2. Ciò posto, il gravame è da respingere.

La cancellazione della società ricorrente dall’Albo dei Gestori ambientali è conseguita, legittimamente, all’adozione nei relativi riguardi dell’informativa antimafia prefettizia (peraltro confermata anche all’esito del procedimento di riesame avviato dall’interessata: cfr. documentazione depositata dall’U.T.G. di Caserta in data 23.09.2025).

La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la sola informativa non giustificherebbe il provvedimento assunto: tale assunto non è condivisibile, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto.

In proposito, è possibile richiamare la recente pronuncia di questo Tar, con la quale si è, su punto, osservato: “Dopo l’introduzione dell’ articolo 89-bis del d.lgs. 159/2011 l’interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l’articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l’esercizio dell’attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all’ articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall’adozione dell’informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest’ultima” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 1/10/2025, n. 6520).

Ciò vale a destituire di fondamento tanto il primo quanto il quarto mezzo di censura.

Neppure è condivisibile quanto si deduce in relazione all’incostituzionalità della norma citata, ove interpretata nei sensi che precedono.

La ricorrente afferma, infatti, che l’art. 89 bis del codice antimafia, così letto, si porrebbe in contrasto con il dettato degli artt. 1, 3, 21, 25, 27, 41 e 42 della Costituzione, in quanto le libertà costituzionalmente garantite di cui alle norme citate verrebbero represse a fronte di una misura amministrativa emessa al di fuori dei controlli e delle garanzie giurisdizionali, e sulla base di una disposizione avente come ratio quella di evitare che il soggetto che ne sia attinto abbia contatti con la Pubblica Amministrazione.

Il Collegio osserva sul punto che il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre.

La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.

Il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta, tra l’altro, l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3). L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

L’informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che tali elementi vengano desunti dal contenuto di atti giudiziari; da accertamenti di polizia o da vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo; l’art. 91, comma 6, del medesimo decreto prevede poi che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, unitamente ad altri elementi dai quali emerga che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

Ciò premesso, da quanto precede si desume che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la ratio a fondamento della disposizione in commento si coglie non solo nella tutela del buon andamento della P.A., ma anche sul piano della garanzia del libero esplicarsi della concorrenza tra imprese operanti sul mercato, sicché la cancellazione dall’albo si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A., operando l’impresa colpita nel solo settore privato.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

FONTE: giurisprudenzappalti.it

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