Modifica del CCNL applicato
Modifica del CCNL applicato: ammissibilità e ripercussioni su offerta economica (art. 11 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, Sez. VII, 02.09.2026 n. 6759
4.2.4.1.2. A tal proposito, è nota al Collegio la differenza tra chiarimenti resi in sede di giustificativi dell’anomalia e modifica dell’offerta economica, vedasi, fra tante Consiglio di Stato sez. V, 2/08/2021, n. 5644 “In sede di verifica della anomalia dell’offerta è ammissibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori; tale ammissibilità incontra (di là dalla rigidità delle voci di costo inerenti gli oneri di sicurezza aziendale) il solo limite del divieto di una radicale modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni; la riallocazione delle voci deve avere un fondamento economico serio allorché incida sulla composizione dell’offerta, atteso che, diversamente, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori della stessa, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è, per l’appunto, di apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta. Alternativa disgiuntiva, il cui confine, come risulta anche dalla massima riportata, viene superato tutte le volte in cui, coi chiarimenti resi, l’equilibrio economico originario dell’offerta subisce alterazioni, per il diverso peso attribuito alle singole voci di costo.
4.2.4.1.3. Nel caso di specie questa alterazione dell’equilibrio economico del contratto non si è avuto perché la parte ha compiutamente dimostrato che, pur modificando il contratto, gli importi corrispondenti dovuti ai due dipendenti collimavano con la voce costo del lavoro originariamente indicata. Detto in altri termini, è provato che, nonostante la modifica del CCNL di riferimento – e la cosa non deve sorprendere, perché l’indicazione di altro CCNL diverso da quello del bando è ammissibile a parità di trattamento dei lavoratori, come si vedrà infra – l’offerente, poi aggiudicataria, avrebbe sostenuto i medesimi costi indicati in domanda.
Detto in altri termini, è provato che, nonostante la modifica del CCNL di riferimento – e la cosa non deve sorprendere, perché l’indicazione di altro CCNL diverso da quello del bando è ammissibile a parità di trattamento dei lavoratori, come si vedrà infra – l’offerente, poi aggiudicataria, avrebbe sostenuto i medesimi costi indicati in domanda.
4.2.4.1.4. D’altro canto, in diritto, l’operazione era assolutamente ammissibile, posto che, in ragione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art.11 del d. lgs. n.36/2003 l’operatore in sede di gara può anche indicare un CCNL diverso da quello di cui alla lex generalis, purché garantisca equivalenza delle tutele al lavoratore impiegato. Or dunque, stante questa possibilità, va da sé che l’eventuale modifica dell’indicazione del contratto nazionale, con “ritorno” a quello prescelto dal bando, anche se effettuata in sede di chiarimenti, e stante la predetta equivalenza, mai potrà integrare un sostanziale mutamento dell’offerta economica, tale da alterarne l’originario equilibrio. Come peraltro si dimostra, in fatto, visto che la relativa voce di costo è rimasta invariata.
FONTE: sentenzeappalti.it



