Obblighi di trasparenza 2024: rinvio termine al 31 ottobre

 Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: rinvio del termine al 31 ottobre 2026 per la compilazione del questionario

Enti e Amministrazioni che hanno già provveduto alla compilazione non devono svolgere ulteriori attività

In seguito all’avvio da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un’attività di monitoraggio in merito all’acquisizione nel 2025 delle attestazioni OIV/ODV riferite all’annualità 2024 di cui alla comunicazione del 3 agosto scorso, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.
Per tale ragione e, in particolare, per consentire all’Autorità di riscontrare quanto più compiutamente possibile le richieste pervenute, nonché per assegnare agli Enti che – in una fase iniziale, per problematiche tecniche – non hanno ricevuto tempestivamente la comunicazione, un congruo termine per lo svolgimento delle necessarie verifiche e per la compilazione del questionario, si ritiene opportuno prorogare il termine al 31 ottobre 2026 per la compilazione dell’apposito questionario, accessibile dal link presente nella comunicazione trasmessa dall’Autorità tramite messaggio PEC (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Si precisa che gli Enti/Amministrazioni che hanno già provveduto alla compilazione del questionario non devono svolgere ulteriori attività.
Con l’occasione, si ritiene opportuno precisare che l’estrazione dei soggetti destinatari delle richieste di regolarizzazione è stata effettuata in modo automatizzato e ha riguardato le seguenti tre casistiche: 

    Soggetti inadempienti in fase di monitoraggio, ossia i soggetti che non hanno superato le criticità o non hanno completato le procedure di adeguamento a seguito di un monitoraggio nel quale persistevano inadempienze. Le inadempienze possono riguardare sia problematiche relative al formato di pubblicazione dei documenti, sia criticità sulla completezza dei dati pubblicati per totale o parziale omissione delle informazioni; 
    Soggetti inadempienti in fase di rilevazione non andati a monitoraggio; si tratta degli enti che, pur avendo presentato una rilevazione iniziale carente che avrebbe richiesto un intervento correttivo, non hanno attivato o concluso il percorso di monitoraggio; 
    Soggetti presenti in anagrafica che non hanno presentato alcuna attestazione per l’anno 2025.

Le richieste più numerose sono pervenute dagli enti appartenenti al primo gruppo, che spesso hanno ritenuto di essere stati erroneamente destinatari della comunicazione, rilevando una assenza di criticità in sede di monitoraggio. Sul punto, si chiarisce che l’estrazione ha riguardato tutte le anomalie segnate dall’OIV, comprese quelle contenute nella colonna “PUBBLICAZIONE”. Pertanto, anche qualora la completezza dei dati all’esito del monitoraggio sia stata attestata al 100%, una eventuale pubblicazione in sezione diversa da Amministrazione Trasparente rilevata dall’OIV ha comportato l’inserimento dell’ente tra i soggetti destinatari della comunicazione. 

Sono risultati inadempienti, altresì, i soggetti che hanno inserito, per quegli obblighi che non sono di competenza, valori non congrui, tipicamente “Non pubblicato” o “0%” piuttosto che il valore corretto di “Non Applicabilità (N/A)”. In tali situazioni, il soggetto può segnalare il caso utilizzando l’opzione “altro” sul questionario ed inserendo contestualmente una nuova scheda di monitoraggio con i valori corretti.

Relativamente alla compilazione del questionario, si comunica che non è richiesto alcun codice di accesso, essendo lo stesso già incluso nel link inviato via PEC. Un eventuale non corretto funzionamento di tale link potrebbe essere stato causato dal sistema di ricezione della PEC che potrebbe aver accidentalmente troncato la URL producendo un link malformato. In tali casi, è possibile copiare il link completo (da “https://...” fino a “...&lang=it” incluso) nell’apposita casella del web browser.
Si precisa che la presente news non riguarda le tempistiche stabilite dalla delibera Anac n. 168 del 15 aprile 2026 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025” (c.d. Delibera OIV 2026)
FONTE: ANAC



 Stazioni appaltanti, 3.967 qualificate a metà del 2026

Nel nuovo Report Anac le statistiche riferite al primo anno del nuovo biennio di qualificazione 

Al 30 giugno 2026 il totale delle amministrazioni qualificate è pari a 3.967, con il 20,5% per “Lavori”, il 21,8% per “Servizi e forniture” e il 57,7% per entrambi i settori. In termini assoluti, per il settore dei “Lavori” il numero di amministrazioni qualificate si attesta a 3.104 unità (di cui 813 solo per “Lavori” e 2.291 per entrambi i settori) mentre il totale per il settore “Servizi e forniture” si attesta a 3.154 unità (di cui 863 solo per “Servizi e forniture” oltre alle 2.291 per entrambi i settori).

È quanto emerge dall’ultimo Report trimestrale di Anac sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con dati aggiornati al secondo trimestre dell’anno in corso: analisi, in cui non sono inclusi i soggetti qualificati di diritto, elaborata in base alle istanze pervenute al 30 giugno 2026 e con scadenza successiva a tale data. L’analisi fotografa quindi lo stato dell’arte al primo anno del nuovo biennio di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento, dopo la chiusura del primo biennio “fisso” scaduto infatti il 30 giugno 2025. 

Alla metà del 2026, le istanze sono state 4.471 per “Lavori” e 4.725 per “Servizi e forniture”, testimoniando che il numero di domande di qualificazione è più alto per questo secondo settore. Le istanze che appartengono ad amministrazioni qualificate “con riserva” sono 59 (25 per “Lavori” e 34 per “Servizi e forniture”), comprendendo 45 enti distinti. La percentuale delle domande che ricevono come esito “non qualificata” è tra il 9,7 % (“Lavori”) e il 13,7% (“Servizi e forniture”) del totale: dato sostanzialmente in linea con quanto registrato al 30 giugno 2024, cioè un dopo l’entrata in vigore del primo biennio. 

Analizzando i livelli di qualificazione, il Report permette di osservare risultati simili tra i due settori anche in questo periodo di riferimento: per quanto riguarda il settore “Lavori”, il 58,3% delle amministrazioni (1.810 sul totale di 3.104 enti qualificati) ha il livello massimo, che è ottenuto nel 54,8% dei casi per il settore “Servizi e forniture” (1.728 amministrazioni sul totale di 3.154 qualificate); il livello intermedio è raggiunto rispettivamente nel 27,5% e 25,3% dei casi, e quello minimo nel 14,2% e 19,9%. La percentuale relativa al livello massimo di qualificazione sale rispettivamente all’80,1% e al 75,3% nel caso dei soggetti che svolgono funzioni di centralizzazione delle committenze, che sono il 13,8% (428 su 3.104) delle amministrazioni qualificate nel settore “Lavori” e il 12,3% (388 su 3.154) di quelle nel settore “Servizi e forniture”. Risultati simili tra i due settori si registrano anche per quanto riguarda i soggetti qualificati per i contratti di partenariato (44% nel caso dei “Lavori” e 42% in quello dei “Servizi e forniture”). 

L’analisi sugli enti che hanno presentato domanda sia nel primo sia nel nuovo biennio, mostra che, di 3.271 stazioni appaltanti e centrali di committenza nel settore “Lavori”, circa 2.619 hanno lo stesso risultato di “qualificata”, ma 92 precedentemente qualificate nel vecchio biennio sono ora non qualificate. Risulta anche in questo periodo di analisi un alto numero di enti (204) che precedentemente non erano qualificati ma ora lo sono. Nel settore “Servizi e forniture”, di 3.668 stazioni appaltanti e centrali di committenza, 3.049 hanno il risultato di “qualificata” in entrambi i bienni ma, rispetto al settore “Lavori”, un numero maggiore di qualificate nel precedente biennio è ora non qualificato (275). Dato che può essere spiegato con il fatto che non c’è stato un allargamento del perimetro delle gare, ai fini dell’ottenimento di punteggi per l’esperienza, come invece avvenuto in quello dei “Lavori” per il quale vengono ora considerati i Cig sopra 150mila euro, mentre nel precedente biennio si consideravano solo quelli sopra 500mila euro. Analizzando le due aree di valutazione che sono rimaste uguali - in termini di punteggi massimi attribuibili - tra i due bienni, il Report osserva come sia l’esperienza nelle gare, rispetto a formazione e competenze del personale, la leva su cui le stazioni appaltanti fanno più affidamento in sede di attribuzione dei punteggi. 

Quanto alla qualificazione per l’esecuzione, introdotta dal Correttivo al Codice dal 1° gennaio 2025, al 30 giugno 2026 sono 6.510 le stazioni qualificate, con il 14,3% per “Lavori”, il 17,2% per “Servizi e forniture” e il 68,5% per entrambi i settori. Poche amministrazioni chiedono un livello più elevato di qualificazione per la fase di esecuzione rispetto a quello ottenuto per progettazione e affidamento. La Lombardia è la regione nella quale si presentano più domande di qualificazione per l’esecuzione (circa il 23% del totale) seguita da Veneto, Piemonte e Emilia-Romagna.

Ulteriori dati su centrali di committenza ed amministrazioni convenzionate, distribuzione delle amministrazioni qualificate per regione, punteggi riguardanti “competenze” e “formazione” del personale, nonché comparazione tra Comuni sotto e sopra i 15mila abitanti sono consultabili nel Report in questione, ricordando che l’Elenco delle stazioni qualificate, con i relativi dettagli, è pubblicato all’apposito indirizzo nel portale istituzionale di Anac, dove ora si possono scaricare i dati in formato Excel, alla voce che appare in alto a destra “Download Elenco SA qualificate”.

fonte: ANAC


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