Archiviazioni per danno erariale
Danno erariale e riforma: “boom” di archiviazioni (+80%) in Veneto
Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, Relazione del Procuratore regionale per la Regione Veneto, pagg. 7-8
Gli esposti e le denunce pervenute nel 2025 sono stati 1.629 (in aumento del 20% rispetto all’anno precedente), comportando un’attività impegnativa per il Procuratore regionale, che funge da magistrato filtro. Tale attività preliminare, ha portato all’apertura di 341 fascicoli istruttori (sostanzialmente uguali come numero al 2024), mentre 1.341 esposti (744 del 2024) [ndr: quindi con un aumento di oltre l’80%] sono stati oggetto di archiviazione immediata per difetto dei presupposti richiesti dal Codice di giustizia contabile (specificità, concretezza, manifesta infondatezza della notizia, attualità effettiva del danno all’erario).
Si evidenzia che l’ampio numero di archiviazioni immediate si è anche conformato ai criteri consacrati nella legge n. 1/2026, ma già chiari nell’anno appena trascorso, nell’ambito del suo iter parlamentare.
Da un lato, infatti, la predetta novella legislativa contiene la disposizione transitoria (articolo 6) secondo la quale tutte le principali novità legislative, in particolare la qualificazione della colpa grave e la decorrenza della prescrizione, “si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge”.
Pertanto, molti processi che si sarebbero potuti astrattamente avviare nel 2025 sarebbero stati definiti con declaratoria di prescrizione o per assenza di colpa grave.
Inoltre, la norma rende retroattiva anche l’attribuzione della quota massima di danno ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda del convenuto. Dunque, anche danni esigui che si sarebbero potuti perseguire, perché frutto di malcostume, sono stati archiviati in quanto il costo dell’istruttoria e del processo sarebbero risultati maggiori della probabile condanna. In tali casi quindi, si è fatto applicazione del criterio di ragionevolezza e di proporzionalità, che hanno sconsigliato, e sconsiglieranno per il futuro, di avviare attività di indagine in tutti quei casi in cui la possibile condanna non copra i costi dell’attività giurisdizionale.
Molto probabilmente in futuro resteranno impunite innumerevoli condotte percepite come odiose dalla collettività, con il rischio che queste nuove regole possano addirittura incoraggiare coloro che concepiscono la pubblica funzione come esercizio di potere e di prevaricazione sugli altri.
fonte: iusmanagement.org



