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Pantouflage negli appalti

Pantouflage negli appalti: il direttore lavori comunale non può passare all’impresa aggiudicataria

Un tecnico comunale può essere assunto dall’impresa che ha eseguito i lavori da lui diretti per conto del Comune? La risposta dell’ANAC, nel parere del 1° aprile 2026, è netta: no, se nel triennio precedente il tecnico ha esercitato poteri capaci di incidere concretamente sul rapporto contrattuale con l’impresa.
Il caso: il D.L. comunale e l’assunzione presso l’impresa esecutrice

La vicenda riguarda un ingegnere, assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un Comune, incaricato della direzione lavori, dell’esecuzione del contratto e della contabilità di un appalto relativo al rifacimento della pavimentazione in asfalto.

L’appalto era stato aggiudicato ad un’impresa privata. Successivamente, si è posta la questione della possibile assunzione del tecnico comunale proprio presso quella stessa impresa.

Il punto centrale non è il semplice rapporto tra pubblico dipendente e operatore economico, ma il fatto che il tecnico, in qualità di direttore lavori, abbia svolto attività decisive nella fase esecutiva dell’appalto. In particolare, ANAC valorizza la redazione di perizie di variante, stato di avanzamento lavori, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Si tratta di atti che, pur inseriti in un procedimento amministrativo concluso formalmente da altri uffici o organi comunali, incidono in modo concreto sulla posizione dell’impresa esecutrice.
I tre presupposti verificati da ANAC

Per valutare la sussistenza del pantouflage, ANAC applica uno schema molto chiaro.

Il primo presupposto riguarda l’ente di provenienza. Nel caso esaminato non vi sono dubbi: l’ingegnere è dipendente comunale e lavora presso l’ufficio lavori pubblici.

Il secondo presupposto riguarda l’esercizio, negli ultimi tre anni, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto privato. Qui si concentra il cuore del parere. ANAC chiarisce che non occorre guardare solo alla firma del provvedimento finale, ma all’incidenza concreta dell’attività svolta. Il direttore lavori, anche quando non approva formalmente la variante o non assume l’impegno di spesa, può contribuire in modo determinante alla formazione del contenuto degli atti.

Il terzo presupposto riguarda l’incarico in destinazione. ANAC interpreta in modo ampio la nozione di attività lavorativa o professionale presso il privato: vi rientrano rapporti di lavoro, incarichi e consulenze, purché caratterizzati da stabilità e continuità. Nel caso analizzato, l’assunzione presso l’impresa aggiudicataria integra questo requisito.
Perché il direttore lavori esercita poteri rilevanti

Il passaggio più importante del parere riguarda la qualificazione delle funzioni del direttore lavori. ANAC richiama il ruolo delineato dall’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023: nell’esecuzione dei contratti, il D.L. opera in autonomia, cura i profili tecnici, contabili e amministrativi dell’intervento e interloquisce con l’esecutore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Questa impostazione consente di superare una lettura puramente formale. Non conta solo chi approva la variante o chi firma la determina finale. Conta anche chi predispone gli atti tecnici e contabili che rendono possibile quella decisione e ne determinano il contenuto sostanziale.

Nel caso concreto, le perizie di variante, il SAL, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione non sono semplici adempimenti interni. Sono atti che incidono sulla gestione economica e tecnica dell’appalto, sulla quantificazione delle lavorazioni, sulla regolare esecuzione dell’opera e, quindi, sulla sfera giuridica dell’impresa.
Non partecipare alle sedute di giunta non basta ad escludere il pantouflage

L’ingegnere non aveva partecipato alle sedute della Giunta relative all’approvazione degli atti e non aveva assunto direttamente impegni di spesa. Per ANAC, però, questo non basta ad escludere il pantouflage. Il divieto guarda alla sostanza dell’attività svolta. Se il direttore lavori partecipa alla formazione del contenuto degli atti che incidono sull’impresa, l’esercizio del potere rileva anche se il provvedimento finale è formalmente adottato da altri soggetti.

In buona sostanza il divieto di pantouflage può sussistere anche per il direttore dei lavori, non in modo automatico per il solo fatto di essere D.L., ma quando ricorrono queste condizioni:

    il tecnico è dipendente comunale;
    ha svolto, come direttore lavori, attività tecniche e contabili idonee a incidere sul rapporto contrattuale con l’impresa;
    intende poi assumere un incarico lavorativo presso la stessa impresa destinataria dell’attività amministrativa.

La conclusione è quindi la sussistenza della violazione del divieto di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Le conseguenze previste dalla norma sono particolarmente rilevanti: nullità del contratto o dell’incarico conferito in violazione del divieto, obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e divieto per il soggetto privato di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

tratto da biblus.acca.it




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