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Validità delle immagini da internet, ai fini tributari

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Le fotografie tratte da applicazioni e siti web non sono prive di rilevanza nel processo tributario e rivestono un preciso valore indiziario che l'amministrazione può legittimamente sfruttare; ordinanza della Corte di Cassazione.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Fiscalità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appalti pubbici digitali

Appalti pubblici digitali: nuovo accordo Anac, Mef e Consip su dati, FVOE e interoperabilità

Dal principio dell'unicità dell'invio delle informazioni all'evoluzione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, passando per micro-affidamenti, subappalto e monitoraggio dei contratti: il nuovo Protocollo tra Anac, Mef e Consip individua alcune delle direttrici strategiche destinate a orientare l'evoluzione del procurement pubblico nei prossimi anni
di Redazione tecnica - 19/06/2026

Interoperabilità tra banche dati e piattaforme, unicità dell'invio delle informazioni, sviluppo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, semplificazione dei micro-affidamenti e rafforzamento degli strumenti di monitoraggio dei contratti: sono questi i principali ambiti di collaborazione individuati dal Protocollo d'intesa triennale sottoscritto da Anac, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip.

L'accordo punta a rendere più efficiente la gestione delle procedure e delle informazioni che accompagnano l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, rafforzando l'integrazione tra sistemi, dati e processi.
Protocollo Anac-Mef-Consip: gli obiettivi per la digitalizzazione degli appalti pubblici

L'accordo, della durata di tre anni, consolida un percorso di collaborazione già avviato tra le tre istituzioni e si inserisce nel più ampio processo di trasformazione digitale dei contratti pubblici.

L'obiettivo è favorire una maggiore integrazione tra strumenti digitali, banche dati e processi amministrativi, valorizzando il patrimonio informativo generato dalle procedure di affidamento ed esecuzione e promuovendo una gestione sempre più coordinata delle informazioni.
Interoperabilità tra banche dati e piattaforme: la sfida della digitalizzazione degli appalti

Tra i principali ambiti di collaborazione indicati nel Protocollo figura il rafforzamento dell'interoperabilità tra banche dati e piattaforme digitali utilizzate nella gestione dei contratti pubblici.

Si tratta di una delle sfide più rilevanti dell'attuale fase di attuazione del nuovo ecosistema digitale degli appalti. Dopo la diffusione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e l'avvio della piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, diventa infatti decisiva la capacità dei diversi sistemi di comunicare tra loro in modo efficace.

L'obiettivo è consentire lo scambio automatico delle informazioni tra amministrazioni e strumenti digitali, riducendo frammentazioni e disallineamenti e migliorando la qualità complessiva dei processi.
Unicità dell'invio dei dati: come cambia la gestione delle informazioni negli appalti pubblici

In stretta connessione con il tema dell'interoperabilità, il Protocollo richiama anche lo sviluppo di soluzioni tecniche e organizzative a supporto del principio dell'unicità dell'invio dei dati e delle informazioni relative agli acquisti pubblici.

Il principio punta a superare la logica degli adempimenti ripetitivi, consentendo che dati e documenti siano trasmessi una sola volta e successivamente messi a disposizione dei soggetti autorizzati attraverso sistemi interoperabili.

Per amministrazioni e operatori economici ciò potrebbe tradursi in una riduzione delle attività ridondanti e in una gestione più efficiente delle informazioni già presenti nelle banche dati pubbliche.
FVOE e micro-affidamenti: le aree di innovazione del procurement pubblico

L'intesa individua inoltre alcuni ambiti specifici nei quali sviluppare ulteriori iniziative di innovazione del procurement pubblico.

Tra questi figurano le evoluzioni del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e la semplificazione dei micro-affidamenti, due temi che continuano ad avere uno spazio significativo nel processo di modernizzazione degli acquisti pubblici.

L'obiettivo è individuare soluzioni capaci di agevolare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, sfruttando in maniera più efficace le potenzialità offerte dall'integrazione dei dati e delle piattaforme digitali.
Subappalto, monitoraggio dei contratti e cultura del dato: il ruolo della trasparenza

Altro pilastro del Protocollo riguarda la promozione della cultura del dato e della legalità.

La collaborazione tra Anac, Mef e Consip interesserà infatti anche le autorizzazioni al subappalto e il monitoraggio dei contratti pubblici, settori nei quali la disponibilità di informazioni affidabili e tempestive rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità di controllo delle amministrazioni.

La gestione dei dati sarà quindi finalizzata anche a garantire trasparenza, tracciabilità e conoscenza dei fenomeni che caratterizzano il mercato dei contratti pubblici.

La centralità attribuita ai dati rappresenta il filo conduttore dell'intero Protocollo. Dall'interoperabilità delle piattaforme all'evoluzione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, fino al monitoraggio dei contratti e del subappalto, l'intesa conferma la volontà di Anac, Mef e Consip di proseguire lungo il percorso di digitalizzazione del procurement pubblico attraverso una maggiore integrazione tra sistemi, informazioni e strumenti operativi.

FONTE: lavoripubblici.it




Micro e piccole imprese e appalti

Le micro e piccole imprese e il mercato degli appalti pubblici in Italia

Le micro, piccole e medie imprese costituiscono l’ossatura produttiva del Paese, generano occupazione, innovazione e una quota rilevante della ricchezza nazionale. Eppure questo patrimonio imprenditoriale è ancora in gran parte escluso dal mercato degli appalti pubblici. È il paradosso emerso dalla ricerca “Le micro e piccole imprese e il mercato degli appalti pubblici in Italia”, presentata oggi 18 giugno a Roma, nella sede di Confartigianato, e realizzata dall’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con Promo PA Fondazione nell’ambito dell’Osservatorio OReP di cui Confartigianato è partner.

L’evento, aperto dai saluti del Presidente di Confartigianato Marco Granelli, è stato introdotto e moderato dal professor Gustavo Piga, docente di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata. Annalisa Giachi, responsabile Area Ricerche di Promo PA Fondazione, ha illustrato i dati della ricerca che sono stati poi discussi in una tavola rotonda da Lorenzo Carretti, Responsabile di Rete 4C NetWork, Gaetano Palombelli, responsabile area istituzionale di UPI, e Manuela Rinaldi, Presidente di Itaca e Assessora ai Lavori Pubblici della Regione Lazio. Le conclusioni sono state affidate a Gaetano Scognamiglio, Presidente di Promo PA Fondazione.

Dal confronto è emersa una visione condivisa: ampliare la partecipazione delle micro e piccole imprese agli appalti pubblici significa rendere il mercato più aperto, inclusivo e competitivo. Una prospettiva nella quale gli appalti non vengono considerati esclusivamente uno strumento di acquisto della Pubblica amministrazione, ma una leva strategica per generare sviluppo economico diffuso, innovazione e crescita dei territori. Occorre quindi progettare gare più accessibili, semplificare le procedure, sfruttare la digitalizzazione come leva di efficienza, promuovere la crescita delle competenze e sostenere forme di aggregazione in grado di rafforzare la capacità competitiva delle imprese.


Interdittiva antimafia e lo scioglimento dei comuni

Strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata: l’interdittiva antimafia e lo scioglimento dei comuni

Abstract: Il lavoro analizza due strumenti cardine del sistema italiano di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata: l’interdittiva antimafia introdotta dalla L. 646/1982, e lo scioglimento dei consigli comunali, istituito con il d.l. n. 64/1991. Nati in risposta all’espansione di “Cosa nostra” – “Ndrangheta” e “Camorra,” entrambi mirano a recidere i legami tra mafia, economia e istituzioni. L’interdittiva inibisce ai soggetti con gravi indici di collegamento mafioso la partecipazione a gare, finanziamenti pubblici e attività economiche. Lo scioglimento dei comuni consente al Prefetto di rimuovere amministratori collusi, sostituendoli con un commissario straordinario. Per ogni istituto vengono esaminati presupposti applicativi, conseguenze operative e principali criticità, tra cui rischio di abusi, deficit di trasparenza e carenza di garanzie procedurali.

La conclusione evidenzia la rilevanza degli strumenti nella lotta alla mafia, sottolineando però la necessità di una gestione garantista e di un rafforzamento della cooperazione istituzionale per evitarne usi distorti e discriminatori.

Sommario: 1. L’interdittiva antimafia, tra presupposti applicativi, conseguenze, e criticità; 2. L’interdittiva amministrativa delle autonomie locali: natura, effetti e sindacato giurisdizionale sullo scioglimento ex art. 143 TUEL

    L’interdittiva antimafia, tra presupposti applicativi, conseguenze e criticità

L’Italia ha da sempre rappresentato un terreno fertile per la criminalità organizzata, in particolare per la mafia. Negli anni ’80 e ’90, la situazione era drammatica, le

organizzazioni mafiose come Cosa nostra, ‘Ndrangheta e Camorra esercitavano un controllo capillare sul territorio, infiltrandosi nella politica, nell’economia e nelle istituzioni. La risposta dello Stato a questa emergenza fu l’introduzione di strumenti giuridici come l’interdittiva antimafia e lo scioglimento dei comuni.

L’interdittiva antimafia (prevista e disciplinata dal D.lgs. n. 159/2011, noto come Codice Antimafia), nasce come strumento per prevenire l’infiltrazione mafiosa nell’economia e nella società. Trattasi di un provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto competente (di solito il Prefetto della provincia dove è domiciliato l’imprenditore o la società) a seguito di un’informativa antimafia rilasciata dalla Commissione Prefettizia Antimafia o dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tale provvedimento scaturisce dalla c.d. informativa antimafia, la quale si compone da un’attestazione a carattere vincolato, (sulla sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto ex art. 67 d.lgs. n. 159/2011) e da un’attestazione a carattere discrezionale (sulla sussistenza o meno di potenziali tentativi di infiltrazione mafiosa), tali da condizionare l’attività e le scelte della società.

Da ciò ne deriva una informazione liberatoria o un’informazione interdittiva.  

L’interdittiva consiste nell’inibizione di un soggetto a partecipare a gare d’appalto, a ottenere finanziamenti pubblici o a svolgere attività economiche in generale, se ritenuto legato alla mafia o a organizzazioni criminali.

Affinché l’interdittiva venga applicata è necessario sussistano alcuni presupposti sintomatici, dai quali possa ricostruirsi un collegamento tra il soggetto e la mafia o altre organizzazioni criminali.

La conseguenza principale derivante dall’interdittiva antimafia, è il determinare una particolare forma di incapacità giuridica, inibendo pertanto l’imprenditore nella partecipazione a gare d’appalto, o all’ottenimento di finanziamenti pubblici.

Tale incapacità è da considerarsi parziale, poiché limitata ai rapporti con la p.a. ed ai rapporti di natura contrattuale. Inoltre essa è temporanea, poiché potrebbe cessare a seguito di un successivo provvedimento del Prefetto.

L’interdittiva antimafia è un provvedimento autoritativo con ampia discrezionalità amministrativa, impugnabile dinanzi al TAR – da tale assunto deriva che la posizione soggettiva del privato assume la veste di interesse legittimo, avendo la possibilità di contestare la legittimità del provvedimento.

Non mancano alcuni profili critici legati all’interdittiva antimafia, trattandosi di un provvedimento in grado di comportare conseguenze devastanti in capo ad un’impresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: blocco totale delle attività di impresa, difficoltà nell’ottenimento del credito, difficoltà a subappalti e forniture, a riabilitarsi ed infine difficoltà reputazionali, poiché anche in assenza di condanna penale, l’interdittiva viene percepita come un “marchio” di inaffidabilità.

Per tale ragione risulta fondamentale dotarsi di un modello 231 solido e di una governance trasparente.

2. L’interdittiva amministrativa delle autonomie locali: natura, effetti e sindacato giurisdizionale sullo scioglimento ex art. 143 TUEL

Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa fu istituito con il d.l. n. 64/1991, a seguito della c.d. Strage del venerdì nero di Taurianova (RC), ed attualmente disciplinato dall’art. 143 T.U.E.L.

La suindicata norma ha un carattere preventivo e cautelare, da ritenersi come un rimedio di extrema ratio. Il suo carattere di straordinarietà dovrebbe intervenire tutte le volte in cui si ravvisi la necessità di ripristinare la legalità, riportando la macchina amministrativa al suo corretto funzionamento alla luce dei principi costituzionalmente sanciti.

Trattasi di una misura strettamente connessa all’interdittiva antimafia, ravvisandosi caratteri e funzioni sovrapponibili.

Lo scioglimento del Consiglio comunale viene disposto dal decreto del Presidente della Repubblica e dalla relazione ministeriale di accompagnamento. Tali atti vengono considerati atti di “alta amministrazione,” poiché mirano al ripristino della legalità, al fine di tutelare il primario interesse pubblico.

Tale misura viene ritenuta legittima tutte le volte in cui vi siano gravi indici di collegamento tra l’amministrazione comunale e la criminalità organizzata, ritenendo l’andamento amministrativo gravemente inficiato e compromesso.

Dal 1991 al 2026 sono stati emessi ben 399 Consigli comunali, di cui soltanto 25 annullati a seguito di ricorso (aggiornato a Maggio 2026).

Tale dato conduce doverosamente ad una breve riflessione: la perdita della straordinarietà ed eccezionalità di tale strumento ed il suo utilizzo oramai de plano.    

In conclusione, l’interdittiva antimafia e lo scioglimento dei comuni sono strumenti importanti nella lotta contro la criminalità organizzata, ma richiedono una gestione attenta e garantista per evitare abusi e discriminazioni.


FONTE: ratioiuris.it









Le regole per la trasformazione da part-time a tempo pieno

Le regole per la trasformazione da part-time a tempo pieno

Trasformare un rapporto da part-time a tempo pieno non significa semplicemente aumentare le ore. Se il dipendente era stato assunto originariamente a tempo parziale, l’operazione è equiparata a una nuova assunzione.

Lo ricorda la Corte dei conti della Campania con la deliberazione n. 129/2026/PAR, chiarendo però che oggi il riferimento principale non è più il vecchio turn over. Dopo l’articolo 33 del Dl 34/2019 e il Dm 17 marzo 2020, il criterio decisivo è quello della sostenibilità finanziaria.

In concreto, l’ente deve procedere per passaggi.

Prima di tutto, deve verificare il rispetto del limite generale alla spesa di personale previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006. Poi deve accertare di possedere gli spazi assunzionali secondo le regole del Dm 17 marzo 2020. Infine, la trasformazione deve essere prevista nella programmazione del fabbisogno contenuta nel PIAO ed essere compatibile con gli equilibri pluriennali di bilancio, asseverati dai revisori.

La spesa da conteggiare non è l’intero costo del dipendente, ma il differenziale tra il rapporto a tempo parziale (costo che l’ente sta già sostenendo) e quello a tempo pieno.

Resta una distinzione importante. Se il lavoratore era stato assunto a tempo pieno e solo successivamente aveva chiesto la riduzione dell’orario, il ritorno al full-time non è assimilato a una nuova assunzione, ferma restando la disponibilità del posto e la disciplina contrattuale. Si tratta pur sempre di una maggior spesa da tenere in considerazione ai fini dei limiti.

Quindi: il turn over non è più il padrone della partita, ma la trasformazione non è affatto libera. Servono programmazione, facoltà assunzionali, tetti di spesa di personale rispettati e sostenibilità finanziaria

FONTE: www.gianlucabertagna.it






Schemi di bilancio ACCRUAL

ACCRUAL: trasmissione degli schemi di bilancio entro il 30 giugno

Si ricorda agli enti interessati dalla fase pilota della riforma contabile ACCRUAL che il prossimo 30 giugno scade il termine per la trasmissione degli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, costituiti da Conto economico, Stato patrimoniale e relativo schema aggiuntivo redatti secondo lo standard ITAS 1 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio”.

Gli schemi devono essere trasmessi per via telematica alla RGS attraverso il servizio “Trasmissione schemi di bilancio”, disponibile nell’Area RGS all’interno del canale “Riforma della contabilità Accrual”, utilizzando il formato XBRL secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche previste; qualora non sia possibile produrre il file XBRL, è prevista la possibilità di richiedere l’autorizzazione all’invio in formato XLS.

Gli schemi hanno finalità sperimentale e conoscitiva e, in quanto tali, non sostituiscono i documenti contabili previsti dalla normativa vigente né richiedono l’approvazione dell’organo consiliare. NeoPA suggerisce tuttavia agli enti interessati di formalizzare l’adozione degli schemi ACCRUAL mediante apposita determinazione del responsabile del servizio finanziario, così da dare evidenza delle attività svolte, dell’avvenuta elaborazione degli schemi e della loro trasmissione.

FONTE: neopa.it





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