Il bilancio consolidato senza partecipazioni
Nel quesito sottoposto al servizio ANCI Risponde, il Comune specifica, innanzitutto, di aver partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D.lgs. n.118/2011; per cui è obbligato a redigere il bilancio consolidato. Le società partecipate sono le seguenti: ATO rifiuti con una percentuale del 2,72% in liquidazione, ATO idrico con una percentuale pari a 1,70, Gal Natiblei con una percentuale pari a 1,72%; essendo tali parametri inferiori al 10%, domandano i tecnici comunali, si deve approntare il bilancio consolidato o dare atto nella delibera di approvazione del rendiconto che il Comune non ha enti o società oggetto di consolidamento e che conseguentemente non procede all'approvazione del bilancio consolidato?
Facendo riferimento alla questione posta gli esperti ANCI Risponde fanno presente quanto segue: con riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti in sperimentazione debbono provvedervi seguendo le indicazioni contenute nell'allegato 4 al D.lgs. 118/2011.
In particolare, gli enti devono provvedere a individuare i soggetti che costituiscono " il gruppo amministrazione pubblica"; a tal fine debbono essere seguite le indicazioni fornite al paragrafo 2 del documento che è stato citato.
Come risulta dal documento citato, all'interno del "gruppo amministrazione pubblica" sono comprese "le società partecipate" tra le quali vanno inserite le società indicate nel quesito.
In proposito, è previsto che le società comprese nel gruppo di cui sopra possono non essere inserite nell'elenco delle società comprese nel bilancio consolidato quelle rientranti nei seguenti 2 casi:
a) Nel caso di "irrilevanza", quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Normalmente si considerano irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (cioè del Comune); ci si riferisce a totale attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. Si segnala, però, che è possibile considerare non irrilevanti i bilanci ed enti/società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. In ogni caso sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
b) Nel caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in termini ragionevoli e senza dovere sostenere spese sproporzionale. Sulla base delle indicazioni riportate in precedenza, si ritiene che le società indicate nel quesito possano rientrare tra quelle considerate "irrilevanti" e che pertanto possano essere escluse dal consolidamento. Di ciò si dovrà dare motivata spiegazione nella delibera di approvazione del rendiconto.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha reso noto, con il comunicato del 6 ottobre scorso, che sono state pubblicate le istruzioni per la gestione del registro giornaliero di protocollo. Le istruzioni sono fondamentali per gli Enti che, dall'11 ottobre 2015, dovranno inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva.
Con la deliberazione del 5 ottobre 2015, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, è intervenuta in materia di contrattazione integrativa e, segnatamente, in ordine alla corretta costituzione del relativo fondo in vista del puntuale rispetto dei vigenti vincoli normativi.
Un comune, interpella la Corte dei Conti – Sez. Controllo per la Lombardia, con una richiesta di parere vertente sulle possibilità applicative dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con l’art. 1, comma 424, della L. n. 90/2014 (cd. Legge Stabilità 2015).
Nel supplemento ordinario alla G.U., sono pubblicati i d.lgs. del 24 settembre 2015 attuativi della delega fiscale (legge n. 23/2014), riguardanti: riforma della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (n. 156); la riorganizzazione delle Agenzie fiscali (n. 157); la revisione del sistema sanzionatorio (n. 158); la semplificazione e razionalizzazione della riscossione (n. 159) e la lotta alla evasione e erosione fiscale (n. 160).

