Fondo, arretrati e buon senso
Fondo, arretrati e buon senso
Ci sono novità contrattuali che, quando arrivano, sembrano fatte apposta per complicare la vita agli enti.
Il nuovo CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 prevede l’incremento stabile del fondo delle risorse decentrate dello 0,14% del monte salari 2021. Fin qui tutto bene. Il punto è che la decorrenza è dal 1° gennaio 2024.
E allora la domanda arriva subito: cosa facciamo con gli anni già chiusi?
L’Aran, con il parere ID 37357, dà una risposta di buon senso: non serve riaprire le contrattazioni integrative del 2024 e del 2025. Le somme riferite a quelle annualità possono essere portate nel fondo dell’anno corrente come risorse variabili una tantum, cioè come residui di anni precedenti.
Una soluzione semplice. E, soprattutto, praticabile.
C’è anche un’altra strada. Se nel contratto integrativo dell’anno interessato era già prevista una clausola che destinava automaticamente i residui ai premi collegati alla performance, allora quelle somme possono essere liquidate come arretrati, usando gli stessi criteri già previsti per quei premi.
La stessa impostazione vale anche per l’incremento facoltativo dello 0,22% del monte salari 2021, previsto dal contratto dal 2025, sia per il fondo sia per lo stanziamento delle Elevate Qualificazioni.
La cosa da tenere bene a mente è però un’altra: questi incrementi non stanno dentro il tetto del trattamento accessorio 2016. Lo 0,14% perché è un incremento obbligatorio previsto dal contratto; lo 0,22% perché il contratto lo dice espressamente.
Insomma: il contratto arriva dopo, ma non obbliga gli enti a rimettere mano a tutto quello che hanno già chiuso. Chiede solo di fare bene i conti, di qualificare correttamente le somme e di non confondere risorse nuove con vecchi spazi di fondo.
A margine, sempre l’Aran è intervenuta anche sullo straordinario elettorale delle Elevate Qualificazioni. Qui la novità è altrettanto chiara: con il nuovo CCNL le EQ possono essere pagate per lo straordinario elettorale in tutte le consultazioni, non solo in quelle rimborsate da Stato o Regione e non solo quando la prestazione cade nel giorno di riposo settimanale.
FONTE: www.gianlucabertagna.it



