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La rivista scientifica Management Pubblico

mp202603 02

Siamo lieti di annunciare l'uscita del numero 3/2026 di **Management Pubblico – Rivista di Diritto delle Amministrazioni Pubbliche**. 

Come già noto, confermiamo che la rivista mantiene il riconoscimento di **Rivista Scientifica dall’ANVUR per l’Area 12 – Scienze Giuridiche**, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama dottrinale e professionale.

Anche in questa edizione, la rivista si avvale della collaborazione di un prestigioso Comitato Scientifico composto da eminenti accademici, magistrati della Corte dei conti e operatori qualificati, che garantiscono l'altissimo rigore scientifico e l'autorevolezza delle pubblicazioni. Coerentemente con i nostri standard di eccellenza, tutti i contributi sono sottoposti a una rigorosa procedura di doppio referaggio cieco (*double-blind peer review*).

Il nuovo numero propone una selezione di contributi di grande attualità, curati da esperti del settore:

* **“L’ultima frontiera dei controlli interni: la valutazione della performance”** di **Alida Tera Nespoli**: un’analisi del ciclo di gestione della performance e del ruolo del PIAO nel generare valore pubblico.

* **“La responsabilità erariale dell'Organismo Indipendente di Valutazione dopo la riforma Foti”** di **Attilio De Iulio**: esamina il nuovo perimetro del rischio erariale per gli OIV alla luce della Legge n. 1/2026, tra colpa grave tipizzata e nuovi obblighi assicurativi.

* **“I contributi passivi degli enti locali”** di **Nicola Belcastro**: approfondisce la distinzione giuridica tra contributi a fondo perduto ed erogazioni aventi natura di corrispettivo, con particolare attenzione agli impatti IVA e alla disciplina del Terzo Settore.

* **“L’azione di arricchimento senza causa nei contratti nulli della PA”** di **Tiziano Tessaro**: un approfondimento critico sulle tutele e i limiti negoziali nel contesto della pubblica amministrazione.

* **“Il significato del lemma gestione nella legge di riforma della responsabilità e dei controlli della Corte dei conti”** di **Tiziano Tessaro**: riflessione esegetica sui concetti chiave della recente normativa.

* **“Il subappalto nel codice dei contratti pubblici: un'analisi giuridica critica tra liberalizzazione, principio della fiducia e presidio antimafia”** di **Eugenio Piscino**: un'indagine approfondita sul bilanciamento tra efficienza contrattuale e legalità nell'attuale assetto normativo.

* **“Accrual: volano per la modernizzazione e la trasparenza della PA”** di **Maurizio Cari**: riflessione sull'adozione della contabilità *accrual* come strumento di evoluzione gestionale.

 

Sul portale associativo - www.asfel.it - è possibile consultare gli ulteriori numeri della rivista scientifica, nella voce di menù: Management Pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rivista scientifica Management Pubblico

mp202603 02

Siamo lieti di annunciare l'uscita del numero 3/2026 di **Management Pubblico – Rivista di Diritto delle Amministrazioni Pubbliche**. 

Come già noto, confermiamo che la rivista mantiene il riconoscimento di **Rivista Scientifica dall’ANVUR per l’Area 12 – Scienze Giuridiche**, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama dottrinale e professionale.

Anche in questa edizione, la rivista si avvale della collaborazione di un prestigioso Comitato Scientifico composto da eminenti accademici, magistrati della Corte dei conti e operatori qualificati, che garantiscono l'altissimo rigore scientifico e l'autorevolezza delle pubblicazioni. Coerentemente con i nostri standard di eccellenza, tutti i contributi sono sottoposti a una rigorosa procedura di doppio referaggio cieco (*double-blind peer review*).

Il nuovo numero propone una selezione di contributi di grande attualità, curati da esperti del settore:

* **“L’ultima frontiera dei controlli interni: la valutazione della performance”** di **Alida Tera Nespoli**: un’analisi del ciclo di gestione della performance e del ruolo del PIAO nel generare valore pubblico.

* **“La responsabilità erariale dell'Organismo Indipendente di Valutazione dopo la riforma Foti”** di **Attilio De Iulio**: esamina il nuovo perimetro del rischio erariale per gli OIV alla luce della Legge n. 1/2026, tra colpa grave tipizzata e nuovi obblighi assicurativi.

* **“I contributi passivi degli enti locali”** di **Nicola Belcastro**: approfondisce la distinzione giuridica tra contributi a fondo perduto ed erogazioni aventi natura di corrispettivo, con particolare attenzione agli impatti IVA e alla disciplina del Terzo Settore.

* **“L’azione di arricchimento senza causa nei contratti nulli della PA”** di **Tiziano Tessaro**: un approfondimento critico sulle tutele e i limiti negoziali nel contesto della pubblica amministrazione.

* **“Il significato del lemma gestione nella legge di riforma della responsabilità e dei controlli della Corte dei conti”** di **Tiziano Tessaro**: riflessione esegetica sui concetti chiave della recente normativa.

* **“Il subappalto nel codice dei contratti pubblici: un'analisi giuridica critica tra liberalizzazione, principio della fiducia e presidio antimafia”** di **Eugenio Piscino**: un'indagine approfondita sul bilanciamento tra efficienza contrattuale e legalità nell'attuale assetto normativo.

* **“Accrual: volano per la modernizzazione e la trasparenza della PA”** di **Maurizio Cari**: riflessione sull'adozione della contabilità *accrual* come strumento di evoluzione gestionale.

 

Sul portale associativo - www.asfel.it - è possibile consultare gli ulteriori numeri della rivista scientifica, nella voce di menù: Management Pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARI: omessa dichiarazione di immobili

TARI: omessa dichiarazione e immobili non utilizzati. Profili impositivi e attività accertativa del Comune

L’omessa dichiarazione TARI non comporta automaticamente la debenza del tributo, ma non consente neppure al contribuente di ottenere automaticamente il riconoscimento di esclusioni o agevolazioni previste dalla normativa o dal regolamento comunale.

Il punto di partenza resta il presupposto impositivo individuato dall’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013: la TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Qualora tale presupposto sia oggettivamente assente, il tributo non è dovuto e l’Ufficio tributi è tenuto a verificare la documentazione prodotta dal contribuente.

Diversa è la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni che la legge o il regolamento comunale subordinano alla presentazione di una dichiarazione, di un’istanza o di un’apposita attestazione. In tali ipotesi, la dichiarazione non svolge una mera funzione informativa, ma costituisce una condizione per il riconoscimento del beneficio. Se il regolamento prevede che l’agevolazione decorra dalla presentazione dell’istanza e non abbia efficacia retroattiva, tale previsione è, in linea generale, legittima.

Ne consegue che l’obbligo dichiarativo mantiene una propria autonomia rispetto al diritto di beneficiare di esclusioni o agevolazioni: il contribuente è tenuto a presentare le dichiarazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale anche quando ritenga che il tributo non sia dovuto.

L’omissione della dichiarazione non impedisce in assoluto di dimostrare l’assenza del presupposto impositivo previsto dalla legge; può tuttavia precludere il riconoscimento retroattivo delle agevolazioni regolamentari quando queste siano subordinate alla preventiva presentazione di un’istanza o di un’attestazione.

Per gli enti locali, in presenza di immobili mai dichiarati ai fini TARI, l’invito al contraddittorio rappresenta quindi uno strumento particolarmente efficace, in quanto consente di verificare sia la violazione dell’obbligo dichiarativo sia l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del tributo o per il riconoscimento di eventuali esclusioni.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità continua a confermare l’orientamento della sentenza n. 16138 dell’11 giugno 2024, ribadendo che la TARI è dovuta in tutti i casi in cui l’immobile sia oggettivamente idoneo a produrre rifiuti, a prescindere dal suo mancato utilizzo. L’esclusione dal tributo costituisce un’ipotesi eccezionale e richiede la dimostrazione dell’oggettiva inidoneità del bene alla produzione di rifiuti, non essendo sufficiente la mera scelta del contribuente di non utilizzarlo.

L’esperienza applicativa evidenzia, infine, l’opportunità per gli enti di disciplinare in modo più puntuale nei propri regolamenti TARI le fattispecie di eventuale agevolazione riferite alle utenze non domestiche, con particolare riguardo agli immobili appartenenti a categorie catastali non abitative quali C/1, A/10 e analoghe, che, pur rimanendo nella disponibilità del contribuente, risultino non utilizzati a seguito della cessazione o sospensione dell’attività, specificando i requisiti richiesti, la documentazione da produrre e gli effetti della mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o dell’attestazione, così da garantire maggiore certezza applicativa e ridurre il contenzioso.

fonte: neopa.it


Incostituzionalità di norme ed effetti sul provvedimento

Diritto amministrativo: la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma sulla cui base è stato adottato il provvedimento non ha effetto caducante

Il provvedimento amministrativo emanato (ovvero sanato dopo l'annullamento) sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale è viziato per illegittimità successiva (o derivata) e può essere eliminato dal mondo giuridico solo attraverso un formale annullamento, questo non essendo un mero effetto consequenziale della predetta declaratoria di incostituzionalità.
TAR Umbria, 18 giugno 2026, n. 283

fonte: eius.it

Il valore stimato della procedura di appalto e i requisiti

Il valore stimato della procedura concorre alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100.
Consiglio di Stato, Sez. V, 02/07/2026, n. 5284

Il valore stimato della procedura non è semplicemente strumentale per accertare se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra la soglia di rilevanza europea, ma concorre, altresì, alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 02/07/2026, n. 5284:

Nel caso in cui, come nella specie, la stazione appaltante si riservi il diritto di imporre all’appaltatore l’aumento delle prestazioni di un ulteriore 20% del valore dell’appalto (cosiddetto quinto d’obbligo), l’appaltatore deve essere qualificato per il totale dell’importo sin dal momento della partecipazione alla gara mediante la presentazione dell’offerta, a garanzia dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’opera e della par condicio tra operatori economici effettivamente qualificati. Il legislatore impone, dunque, a tale scopo, che il calcolo debba considerare l’importo massimo stimato dell’appalto, compresa qualsiasi forma di opzione di rinnovo del contratto, di premi o di pagamenti per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Come risulta, invero, dall’orientamento consolidato di questo Consiglio, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, il valore globale stimato dell’appalto deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo, e la qualificazione dell’operatore deve essere misurata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2026, n. 3278).

Facendo diretta applicazione di tali principi, il valore stimato della procedura, dunque, non è semplicemente strumentale per accertare se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra la soglia di rilevanza europea, ma concorre, altresì, alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Non può, inoltre, in alcun modo sostenersi che nel caso di specie la stazione appaltante abbia introdotto ex post un nuovo requisito di partecipazione, atteso che la lex specialis di gara prevedeva espressamente, ai sensi dell’art. 120, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023, la facoltà di incrementare le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. Tale previsione concorreva a determinare il valore globale stimato dell’appalto, pari ad euro 1.823.100,00. Invero, ai sensi del bando di gara (cfr. pag. 4: “Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto”) “qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore globale stimato dell’appalto è pertanto così ripartito: € 1.519.250,00 (totale importo lavori comprensivo della sicurezza) + € 303.850,00 = (per quinto d’obbligo) = € 1.823.100,00;”.

fonte: giurisprudenzappalti.it

Accrual: chiarimenti sui trasferimenti vincolati

Accrual: chiarimenti sui trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti

tratto da accrual.rgs.mef.gov.it

FAQ n. 22 del 8 giugno 2026

Trasferimenti vincolati esercizi precedenti al 2025

(DOMANDA) Come devono essere trattati, nella fase pilota della contabilità Accrual, i trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025?

(RISPOSTA) Nella fase pilota, il trattamento dei trasferimenti vincolati pregressi deve essere ricondotto ai principi della contabilità accrual, distinguendo tra obbligazioni ancora da adempiere e obbligazioni già adempiute alla data del 1° gennaio 2025, in coerenza con ITAS 9 e con il Quadro concettuale

In particolare:

caso 1) Trasferimenti vincolati con obbligazione non adempiuta al 1° gennaio 2025

Se il trasferimento vincolato è stato riscosso prima del 2025 ma non è ancora stato impiegato per realizzare l’investimento, esso rappresenta una passività derivante da un trasferimento condizionato. Infatti, in base a ITAS 9, il provento può essere rilevato solo quando le condizioni associate al trasferimento sono soddisfatte; fino a quel momento sussiste un’obbligazione verso il finanziatore.

Coerentemente deve essere rilevato un debito non corrente per trasferimenti condizionati di importo pari al trasferimento ricevuto. Ciò riflette il fatto che, se gli ITAS fossero stati applicati sin dall’origine, l’ente avrebbe già iscritto tale passività

caso 2) Trasferimenti vincolati con obbligazione già adempiuta al 1° gennaio 2025 

Se il trasferimento è stato già impiegato per realizzare l’investimento prima del 2025, l’obbligazione si considera adempiuta e, secondo ITAS 9, il trasferimento avrebbe dovuto essere rilevato come provento nell’esercizio di realizzazione dell’investimento.

Pertanto, nella fase pilota non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico del trasferimento deve considerarsi già realizzato negli esercizi precedenti, con conseguente impatto sul patrimonio netto. Operativamente, l’importo deve essere iscritto a risultati economici degli anni precedenti.

Nei modelli di raccordo 

Nel fare il raccordo fra i pdc attuali e il pdc unico (foglio 1 del modello di raccordo):

    per le aziende del SSN è oscurato il raccordo fra la voce di PN “Finanziamenti per investimenti” (modello 4) e il pdc unico,
    per gli enti territoriali (modello 2a e 2b) è oscurato il raccordo fra la voce “Contributi agli investimenti” e il pdc unico.

Tali raccordi sono stati oscurati perché quelle voci non hanno corrispettivo nel pdc unico. L’ente quindi non le può riportare nel foglio 2. In sostanza, è come se fossero già “stornate”, senza bisogno di rettificarle nel foglio 2.

Quindi, le integrazioni e rettifiche che gli enti devono fare nel foglio 2 sono facilmente identificabili.
Se consideriamo i due casi 1) e 2) di cui sopra avremo:

    caso 1) – obbligazione non ancora adempiuta – l’integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscrivere nella voce del pdc unico “Debiti non correnti per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche” un debito di pari importo a quello presente nelle voci attuali “Finanziamenti per investimenti” (nel caso di Enti del SSN) oppure “Contributi agli investimenti” (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.
    caso 2) – obbligazione già adempiuta – l’integrazione da fare nei modelli di raccordo, foglio 2, è di iscriversi nella voce del pdc unico “risultati economici degli anni precedenti” un importo pari a quanto attualmente presente nelle voci attuali “Finanziamenti per investimenti” (nel caso di Enti del SSN) oppure “Contributi agli investimenti” (Enti territoriali), che sono già stornate automaticamente.

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