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Siope+ aggiornamento a settembre

IFEL: SIOPE+: aggiornamenti dell´infrastruttura a settembre 2026. I Comuni verifichino l´adeguamento dei gestionali della contabilità


La Banca d'Italia ha comunicato che, a decorrere dal 28 settembre 2026, saranno aggiornate le configurazioni di sicurezza dell'infrastruttura SIOPE+.

L'intervento prevede la disabilitazione dei protocolli di sicurezza TLS 1.0 e TLS 1.1 sugli ambienti di produzione e di collaudo esterno di SIOPE+. Di conseguenza, il colloquio applicativo con la piattaforma sarà consentito esclusivamente ai sistemi che supportano i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3.

Per i Comuni, l'adeguamento riguarda principalmente i software gestionali della contabilità utilizzati per l'invio e la ricezione dei flussi SIOPE+, nonché gli eventuali altri componenti applicativi coinvolti nella comunicazione con la piattaforma. Gli interventi tecnici dovranno pertanto essere effettuati dai rispettivi fornitori dei sistemi informatici e, per gli aspetti di competenza, dai tesorieri.

Pur non essendo richiesto un intervento tecnico diretto da parte dell'ente, si raccomanda ai Comuni di contattare tempestivamente la propria software house per verificare che gli adeguamenti necessari siano stati programmati e saranno completati in tempo utile.
È opportuno richiedere al fornitore una conferma esplicita che:

    il software di contabilità utilizzato dall'ente per l'interazione con SIOPE+ sarà pienamente compatibile con i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3;
    l'aggiornamento sarà rilasciato e reso operativo prima della data prevista dalla Banca d'Italia;
    siano stati effettuati, ove previsti, i necessari test di funzionamento anche nell'ambiente di collaudo di SIOPE+ che, a partire da lunedì 31 agosto, avrà recepito le modifiche.

In assenza di tali adeguamenti, a partire dal 28 settembre 2026, i sistemi che utilizzano ancora i protocolli TLS 1.0 o TLS 1.1 non saranno più in grado di comunicare con SIOPE+, con il conseguente rischio di interruzione dello scambio dei flussi di ordinativi informatici.

Si invitano pertanto tutti gli enti a effettuare fin da ora le opportune verifiche con il proprio fornitore del software di contabilità al fine di assicurare la continuità operativa del servizio.

 FONTE: Ifel

Permessi 104 a ore da parte di più soggetti

La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse?

    Id: 37654

In merito alla questione prospettata, si osserva che l’art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 non disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i quali restano regolati dalla fonte legale.

La disposizione contrattuale si limita a prevedere, per il personale del comparto, la possibilità di fruire dei predetti permessi anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, dettando altresì alcune modalità di programmazione e comunicazione.

La disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.

Per quanto attiene alla sola disciplina contrattuale, non si rinvengono elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.

La clausola contrattuale, nel consentire l’utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell’articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.

Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.

Restano fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell’istituto.

FONTE: Aran

Project financing e sostegno alla concorrenza

Project financing, Busia: sostenere la concorrenza e l’attrattività dello strumento

Audizione Anac di fronte alla VIII ª Commissione della Camera dopo la sentenza della Corte Ue sul diritto di prelazione

La sentenza della Corte di giustizia Ue "non è arrivata inaspettata" e conferma criticità che Anac aveva già evidenziato, a partire dagli effetti restrittivi sulla concorrenza e quindi sul possibile peggioramento della qualità dei progetti, riscontrando molti casi di unico partecipante. 
Lo ha affermato il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, in audizione l'8 luglio 2026 nella VIIIª Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nell'ambito della discussione sulle risoluzioni in merito alla disciplina del project financing a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2026. Questa ha stabilito come non conforme ai principi dell'ordinamento europeo il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella finanza di progetto ad iniziativa privata. 

Secondo Busia, "bisogna invogliare a utilizzare lo strumento e allo stesso tempo non favorire eccessivamente il promotore rispetto agli altri operatori", rafforzando la capacità dell'istituto di attrarre investimenti e al contempo stimolando contendibilità del mercato e qualità delle proposte. Per preservare l'attrattività del project financing senza alterare la concorrenza occorre quindi intervenire su due fronti nella valutazione di una revisione dell'assetto della finanza di progetto. 

Il primo è quello di prevedere che l'amministrazione valuti soluzioni alternative quando queste siano oltre una certa soglia minima di miglioramento, con offerta tecnica significativamente superiore, così da "spingere il promotore a fare delle proposte che siano quanto più possibili puntuali e che migliorino la qualità". Cioè, si tratta di evitare che offerte non realmente migliorative vengano preferite alla proposta del promotore, con il rischio di premiare migliorie marginali prive di impatto sostanziale ed effettivo valore aggiunto. 

L’altra leva è quella di intervenire con forme di incentivazione quali compensazioni o rimborsi in caso di mancata aggiudicazione al promotore, ad esempio "prevedendo non solo la rifusione dei costi vivi sostenuti per l'attività progettuale, ma anche un premio aggiuntivo di ideazione che riconosca l'intuizione e il valore dell'opera di ingegno" a carico del concessionario. 

Quanto alla gestione della fase transitoria, e quindi agli effetti della sentenza sulle procedure in corso che contemplano la clausola di prelazione, Busia ha indicato un possibile approccio differenziato: conservare il rapporto in caso di procedure già aggiudicate o in fase esecutiva; ricorrere all'annullamento in autotutela quando siano già scaduti i termini per la presentazione delle offerte o delle proposte ma la valutazione sia ancora in corso; prorogare invece i termini, consentendo la modifica delle proposte sulla base della nuova legge di gara priva della clausola di prelazione, quando la scadenza non sia ancora intervenuta, attraverso un intervento legislativo mirato in tal senso e un'interlocuzione con la Commissione europea. 

Per le gare in fase avanzata quindi, almeno laddove le offerte siano già state presentate, le criticità dovute alla clausola di prelazione non sembrerebbero superabili e, per ristabilire la conformità dell'azione amministrativa ai principi europei, “difficilmente si può salvare la procedura, ma è un caso limitato”. In tale scenario, l’amministrazione dovrebbe riproporre il bando eliminando ogni riferimento al diritto di prelazione, prevedendo la corresponsione di un indennizzo al promotore in caso di mancata aggiudicazione della procedura allo stesso e assegnando un tempo idoneo per la presentazione di nuove proposte. 

Tra gli ulteriori interventi proposti nell'ottica di una revisione organica dell’istituto, Busia ha indicato l'introduzione di una soglia per evitare il ricorso al partenariato pubblico-privato per affidamenti di modesta entità, ricordando che “Anac ha riscontrato il ricorso allo strumento perfino per i distributori automatici di alimenti e bevande, che non richiedono una struttura contrattuale complessa come questa. Fissare una soglia sarebbe innanzitutto ragionevole per semplificare il lavoro delle stazioni appaltanti ed evitare contenziosi”. Ha inoltre ribadito la necessità che le iniziative private si inseriscano nella programmazione delle stazioni appaltanti, con una regia chiara e riconoscibile del settore pubblico, e ha suggerito, per superare la scarsa partecipazione alle procedure di project financing che si registra, una riduzione degli oneri documentali richiesti agli operatori economici. Il Presidente di Anac ha indicato come priorità quella di “investire su capacità e competenze degli enti concedenti, anche creando centrali di committenza e soggetti specializzati nel partenariato pubblico-privato, che nella fase iniziale e nella fase gestionale per settore offrano un supporto alle stazioni appaltanti: serve probabilmente ridisegnare un sistema di qualificazione ad hoc per il partenariato pubblico-privato”. Centrale, infine, una corretta allocazione dei rischi, “così da evitare che, in assenza di una corretta allocazione e di un effettivo trasferimento al privato, l’intero peso economico delle criticità progettuali o realizzative finisca per gravare sul settore pubblico, trasformandosi di fatto in debito”.

FONTE: Anac






Fatturato globale nel triennio

Fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. Il triennio è da intendersi con riferimento agli esercizi.
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/07/2026, n. 5551


Il fatturato maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura è da intendersi con riferimento agli esercizi.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 10/07/2026, n. 5551:

Del resto, la clausola del disciplinare è conforme all’originario testo dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura – triennio da intendersi, ai fini del requisito della capacità economica finanziaria, con riferimento agli esercizi, come già chiarito relativamente all’art. 41 del d.lgs. n.163 del 2006 (Cons. St., Sez. III, 2 luglio 2015 n. 3285 e Cons. St., Sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2306).

In proposito deve sottolinearsi che non è applicabile ratione temporis l’art. 100, comma 11, nella formulazione successivamente introdotta da d.lgs. n. 209 del 2024 (ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura). La nuova disposizione non è retroattiva e non travolge la legge di gara.

Per completezza deve rilevarsi che la giurisprudenza citata dalla controinteressata non è pertinente, in quanto le soluzioni adottate dipendono dalla diversa formulazione della legge di gara, mentre nella delibera A.n.a.c. n. 414 del 2024 invocata si legge che “relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e a quelli di capacità tecnico-professionale, i paragrafi 6.2 e 6.3 del bando tipo ANAC n. 1/2023 richiedono, quale triennio di riferimento, quello precedente la data di pubblicazione del bando di gara….in ottemperanza alle previsioni dell’art. 100, comma 12, del Codice”.

Pertanto, la sentenza impugnata, nel ritenere che il requisito della capacità economica finanziaria potesse essere verificato relativamente al triennio 2020-2022 in luogo che a quello 2021-2023, ha violato l’art. 11.B.2. del disciplinare, correttamente interpretato alla luce del dato letterale, per cui la censura, formulata nel ricorso introduttivo, con cui si è denunciata la dichiarazione, da parte dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti per un triennio erroneo e l’omessa verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti per il triennio anteriore alla pubblicazione del bando, è fondata.

FONTE: giurisprudenzappalti.it

Limiti alla localizzazione delle stazioni telefoniche

antenna

La diffusione delle reti di telecomunicazione costituisce un obiettivo essenziale per lo sviluppo, rendendo le stazioni radio base vere opere di pubblica utilità assimilate all'urbanizzazione primaria. Così si è espresso il TAR.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nella voce di menù: Gestione della PA-Diritto Amministrativo

Individuazione del responsabile abbandono rifiuti

rifiuti

Il contrasto al degrado ambientale richiede l'individuazione chiara delle precise responsabilità in caso di sversamento illecito di materiali inquinanti su aree di proprietà privata. Lo ribadisce la sentenza del TAR.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nella voce di menù: Gestione della PA-Diritto Amministrativo

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