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Linee guida MIT per revisione prezzi di servizi e forniture

revisioneprezzIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto le Linee guida per l’applicazione delle clausole di revisione prezzi nei servizi e nelle forniture, secondo la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sulle cause di esclusione e sul sotto soglia si segnala il testo di Eugenio Piscino, Le cause di esclusione e gli affidamenti sotto soglia nel codice dei contratti pubblici, (seconda edizione, marzo 2025) con prefazione del Consigliere della Corte dei conti, Tiziano Tessaro. L'indice è consultabile qui e il testo può essere acquistato qui.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione della PA-Codice dei contratti pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiti all'oscuramento dell'offerta tecnica

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La stazione appaltante non deve oscurare i dati e le informazioni di gara, salvo le parti dell'offerta tecnica che contengono segreti commerciali, come chiarito dall'Anac.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione della PA-Diritto Amministrativo

Condizioni per il risarcimento del danno da mero ritardo

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Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo non basta per ottenere l'indennizzo da ritardo in assenza della tempestiva attivazione del potere sostitutivo, in base alla sentenza del Consiglio di Stato.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nella voce di menù: Gestione dell'ente-Diritto Amministrativo

Onnicomprensività della retribuzione e incarichi aggiuntivi

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Il principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti osta al riconoscimento di compensi aggiuntivi in assenza di specifiche previsioni, come stabilito dalla Corte dei conti.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionario Fabbisogni standard 2026

 Questionario Fabbisogni standard 2026. La scadenza è il 17 luglio. I servizi di supporto di IFEL

Il 17 luglio 2026 è il termine di scadenza per l’invio dei questionari FC100 (sessanta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta in data 18 maggio 2026, del DM Mef-Ragioneria generale dello Stato di avvio della rilevazione).
L’anno di riferimento della rilevazione è il 2024.

Al fine di supportare i Comuni nella compilazione del nuovo questionario FC100 dei fabbisogni standard, IFEL ha organizzato, come per gli ultimi anni, un servizio di fornitura dei dati precompilati per l’intero questionario FC100.

I dati strutturali (Quadri A, B, C, E, F, M) sono stati precompilati utilizzando le informazioni del questionario FC90U relative all’anno 2023. Tali dati sono ovviamente modificabili, qualora necessario.

Il quadro delle spese è precompilato con i dati BDAP. Anche in questo caso, le singole voci sono editabili, mentre i totali vengono calcolati automaticamente all'interno del file Excel.

I questionari FC100 devono essere compilati sul sito www.opencivitas.it

Convocazione del consiglio comunale su richiesta

Convocazione del consiglio comunale con oggetto la discussione ed eventuale revoca dell'incarico del presidente


Al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto.
Testo

(Parere n.9752 del 19.3.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso una richiesta di parere del presidente del consiglio comunale di … in merito all'istanza, sottoscritta da 10 consiglieri, di convocazione del consiglio comunale per la "discussione ed eventuale revoca dell'incarico del Presidente del Consiglio Comunale" ai sensi del d.lgs. n.267/2000.

Su tale questione il presidente dell'organo consiliare ha riferito di aver richiesto al segretario comunale un chiarimento sulla corretta interpretazione della istanza dei consiglieri, istanza interpretata dal segretario come una mera richiesta di convocazione di una seduta consiliare ai sensi dell'art.24, comma 1, del regolamento del consiglio secondo cui "L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati…". Il segretario generale non ha, quindi, qualificato la richiesta come una "mozione di sfiducia". Il presidente, invece, ritiene che l'istanza sia stata presentata ai sensi dell'art.54-bis del regolamento consiliare, rubricato "Mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio", e che, pertanto, i consiglieri, prima di procedere alla seduta consiliare avrebbero dovuto presentare una proposta di deliberazione che non è stata prodotta dai firmatari della richiesta.

Invero, l'istanza è stata presentata dai consiglieri ai sensi dell'art.39 del d.lgs. n.267/2000 per discutere una eventuale revoca del presidente. Dalla richiesta di convocazione non si evincono gravi e ripetute inadempienze istituzionali del presidente, ma si fa riferimento solo all'assenza del presidente in una seduta del consiglio regolarmente convocata che avrebbe determinato il venir meno del numero legale; tale comportamento è stato ritenuto grave dai consiglieri in quanto non coerente con il ruolo istituzionale ricoperto dal presidente.

In via generale, si osserva che l'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00, prevede l'obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto da un quinto dei consiglieri. La giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno (cfr. T.A.R. Piemonte-sez.II, 24 aprile 1996, n.268). Quanto poi al concetto di mozione, si osserva che l'art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, stabilendo il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. Atteso il surriferito quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso in esame, sussista l'obbligo di convocazione del consiglio da parte del presidente ai sensi dell'art.39 del d.lgs. n.267/2000.

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